Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3536 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3536 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Trovato Andrea, nato a Riposto, 1’1/3/1976;

avverso la sentenza del 26/1/2012 del Tribunale di Catania, sez. dist. di Giarre;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Angelo di
Popolo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito per l’imputato l’avv. Pietro Asta, che ha concluso chiedendo raccoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 26 gennaio 2012 il Tribunale di Catania sez. dist. di Giarre
confermava la condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno cagionato

Data Udienza: 17/12/2013

alla parte civile di Trovato Andrea per i reati di lesioni personali e minaccia commessi
ai danni di Scandura Salvatore e riuniti sotto il vincolo della continuazione.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo il
difetto assoluto di motivazione. In particolare lamenta il ricorrente che il Tribunale,
limitandosi a richiamare le argomentazioni rese dal giudice di prime cure, abbia
omesso qualsiasi vaglio critico delle medesime alla luce delle censure proposte con
l’atto d’appello e sottraendosi soprattutto all’approfondita analisi dell’attendibilità delle

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti e deve essere pertanto accolto.
Con i motivi d’appello l’odierno ricorrente aveva contestato il giudizio sull’attendibilità
della persona offesa e della moglie svolto dal giudice di prime cure, le cui convergenti
dichiarazioni erano state poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità
dell’imputato. In particolare era stato in tal senso additata la potenziale
contraddittorietà di un giudizio positivo sull’attendibilità delle fonti testimoniali non
successivamente confermato in merito alle dichiarazioni dalle stesse rese con riguardo
al reato reciproco imputato allo Scandura.
Doglianza che affondava le sue radici nel silenzio serbato dal Giudice di Pace sulla
compatibilità tra le due valutazioni e che il Tribunale non ha in alcun modo preso in
considerazione, limitandosi a ritenere sufficiente la testimonianza della persona offesa
per fondare l’affermazione dei penale responsabilità del Trovato e ad affermare
apoditticamente come nel caso di specie dovesse ritenersi tale testimonianza
circostanziata, dettagliata, coerente e quindi attendibile, senza nemmeno menzionare
le dichiarazioni della moglie dello Scandura, le quali, come detto, nell’economia della
decisione di primo grado, avevano assunto valore determinante ai fini di riscontro di
quelle rese da quest’ultimo.
In proposito va poi evidenziato che non può, in linea di principio, escludersi la
possibilità di attribuire intrinseca attendibilità a solo una parte della narrazione del
testimone, ma è ovvio che a fronte di elementi ritenuti vizianti del resto di tale
narrazione e della riscontrata esistenza di un interesse dello stesso a mentire, il
giudice è tenuto a fornire adeguata e specifica motivazione delle ragioni per cui tale
circostanza si concili con la positiva valutazione circa l’idoneità probatoria del
segmento del racconto utilizzato ai fini dell’affermazione di responsabilità.
La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Catania, il quale si atterrà ai principi sopra menzionati, rimanendo libero di ribadire le
medesime conclusioni raggiunte in precedenza purchè sostenute da effettiva ed
adeguata motivazione sul punto indicato.

dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Così deciso il 17/12/2013

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