Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35356 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35356 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSELLI ELEONORA N. IL 12/02/1987
ROSSELLI PAOLO N. IL 28/03/1957
ROSSELLI PIERO N. IL 24/09/1954
avverso la sentenza n. 63/2012 TRIBUNALE di MONDO VI’, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

Con sentenza in data 15/3/2013 del Tribunale di Mondovì i Sigg. Eleonora ROSSELLI, Paolo

ROSSELLI e Piero ROSSELLI sono stati condannati alla pena di 4.000,00 euro di ammenda

la sig.ra Rosselli e di 6.000,00 euro di ammenda ciascuno i sigg.ri Rosselli in relazione al reato
previsto dagli artt.110, 81 cod. pen. e 256, comma 1, lett.a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152
commesso nelle date dell’8 giugno e del 22 e 30 settembre 2008
Avverso tale decisione gli imputati propongono ricorso col quale lamentano: a) errata
affermazione di responsabilità in danno della sig.ra Rosselli; b) mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche ed eccessività della pena in danno dei sigg.ri Rosselli.

Ritiene, infatti, la Corte che alla luce del contenuto dei motivi di ricorso debbano trovare
applicazione i principi interpretativi in tema di limiti del giudizio di legittimità e di definizione
dei concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché in tema di
travisamento del fatto che sono contenuti nelle sentenze delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del
23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n.47289 del 2003, Petrella, rv
226074. In tale prospettiva di ordine generale va, dunque, seguita la costante affermazione
giurisprudenziale del principio secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza
n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
L’applicazione di tali principi al caso in esame impone di rilevare che il Tribunale ha esposto
con argomentazioni chiare e immuni da vizi logici le ragioni che hanno condotto a respingere le
istanze della difesa, così che non è consentito a questa Corte operare una diversa ricostruzione
del quadro probatorio e dei suoi esiti.
Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha ritenuto che i sigg. Rosselli non siano
meritevoli, a differenza della coimputata che gode di incensuratezza, delle circostanze
attenuanti generiche in quanto già attinti da precedenti condanne. Si tratta di circostanza di
fatto non contestata dai ricorrenti e non illogicamente valutata dal Tribunale, così che anche
sotto tale profilo i motivi risultano manifestamente infondati.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con
conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 20/6/2014

DEPOSITATO

Tutti i motivi di ricorsi sono affetti da genericità e manifesta infondatezza se rapportati
all’articolata e coerente motivazione della sentenza impugnata.

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