Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35356 del 20/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35356 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Nessi Antonella, nata a Como il 19/06/1974

avverso la sentenza del 06/02/2013 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Como del 23/09/2009, con la quale Antonella Nessi veniva ritenuta responsabile
del reato di cui all’art. 477 cod. pen., commesso in Como prima del 10/09/2005
quale rappresentante legale della SEAR s.n.c. apponendo falsamente su un
certificato di correttezza contributiva, a suo tempo rilasciato dall’INPS ed inviato

Data Udienza: 20/06/2013

per telefax all’appaltante Artistrada s.r.I che lo aveva richiesto, la data del
09/09/2005.
L’imputata ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità, la ricorrente deduce violazione di
legge nella ritenuta rilevanza penale di una falsificazione grossolana, individuata
come tale dai responsabili della Artistrade tanto da indurli a richiedere
precisazioni all’INPS, un cui funzionario indicava al dibattimento caratteri di
evidenza della contraffazione, e comunque di una falsificazione inutile, in quanto

giuridici.
2. La ricorrente deduce altresì l’intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputata
è inammissibile.
La deduzione di grossolanità del falso è manifestamente infondata nel
momento in cui la stessa ricorrente dà atto, del resto conformemente a quanto
già rilevato nella sentenza impugnata, che per aver conferma della falsità del
documento la Artistrade doveva rivolgersi all’INPS; il cui funzionario, escusso sul
punto al dibattimento, la accertava in base ad elementi noti solo all’ufficio, quali
il carattere risalente dello stampato e l’uso di un timbro non utilizzato
dall’Istituto. Il fatto che i responsabili della Artistrade avessero avuto meri dubbi
sulla contraffazione, senza disporre degli strumenti conoscitivi per individuarla
con certezza come tale, non integra all’evidenza la fattispecie del falso
grossolano, la quale richiede che la falsità sia riconoscibile ictu °cui/ in base alla
sola disamina dell’atto (Sez. 5, n. 36647 del 04/06/2008, Vena, Rv. 241302).
Altrettanto manifestamente infondata è la tesi difensiva sull’innocuità del
falso in quanto eseguito su un documento poi trasmesso per telefax. Come pure
osservato dai giudici di merito, la trasmissione del documento con tale mezzo
non escludeva l’autonoma decettività della copia trasmessa, in quanto riportante
una contraffazione presente sull’originale, nell’indurre in errore i responsabili
della Artistrade in ordine alla datazione del certificato; decettività penalmente
rilevante in quanto potenzialmente produttiva dell’effetto lesivo della pubblica
fede (Sez. 5, n. 24012 del 12/05/2010, Pezone, Rv. 247399).

2. Il motivo di ricorso sulla dedotta prescrizione del reato è anch’esso
inammissibile.
2

effettuata su un documento trasmesso per telefax ed improduttivo di effetti

Al di là del fatto che la rilevata inammissibilità del motivo di ricorso
sull’affermazione di responsabilità dell’imputato preclude in questa sede l’esame
di cause estintive del reato eventualmente sopravvenute, la deduzione è
manifestamente infondata laddove non considera la presenza di sospensioni del
corso della prescrizione per complessivi mesi tre e giorni quattordici, per effetto
delle quali il termine prescrizionale si colloca al 23/06/2013.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della

equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 20/06/2013

3

Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA