Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35355 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35355 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICELI MAURO N. IL 03/09/1980
avverso la sentenza n. 3077/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

OSSERVA
1) Con sentenza in data 8.10.2013 la Corte di Appello di Torino confermava la
sentenza del &UP dei Tribunale di Torino, emessa in data 16.4.2013, con la quale
Miceli Mauro, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato
condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il
reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, riconosciuta l’ipotesi ci cui al comma 5.
2) Ricorre per cassazione l’ imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato
ascritto.
3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Un. n.4. del 18.7.1997) la
valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta
non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata
dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto,
con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi
di cui alla lett.e) dell’art.606 c.p.p. Sicchè non è censurabile la motivazione che
attribuisca univoco significato della destinazione allo spaccio alla detenzione quando
la quantità dello stupefacente sia notevolmente superiore al bisogno personale per un
periodo circoscritto. E’ del tutto evidente che nelle ipotesi relative a quantitativi non
elevati l’indagine in relazione alla destinazione allo spaccio debba essere, invece, più
penetrante e condotta con riferimento ad altri elementi indiziari emergenti dalle
concrete modalità della fattispecie, come la qualità di tossicodipendente, le condizioni
economiche dell’imputato, l’accertato compimento pregresso di fatti sintomaticamente
rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità della custodia e di frazionamento
della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al taglio.
3.2) La Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine alla destinazione della
sostanza stupefacente allo spaccio (facendo riferimento al quantitativo rinvenuto,
alla circostanza che le due frazioni di sostanza sequestrata non provenissero dalla
medesima partita, alla insussistenza di valide ragioni per un approvvigionamento, alla
mancanza di fonti di reddito). Ha poi esaminato i rilievi difensivi, ritenendoli destituiti
di fondamento (pag.6).
3.2.1) Il ricorrente ripropone le medesime doglianze, richiedendo una rivalutazione,
non consentita i questa sede di legittimità, delle risultanze processuali.
3.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
a somma di euro 1.000,00.
processuali ed al versamento alla cassa d
DEPOSITATO
Così deciso in Roma i139.6.2014
IN CANCELLERIA

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