Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35354 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35354 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HOMRI RIDHA N. IL 17/10/1981
avverso la sentenza n. 1967/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in • MA nella camera di consiglio del 20/6/2014
Il Presidente

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Brescia con sentenza del 18/10/2013 ha confermato la decisione con la
quale, in data 22/5/2013 il Tribunale di Bergamo aveva affermato la penale responsabilità di
HOMRI Ridha in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309\90 (detenzione di cocaina acc. in
Ponte S. Pietro, il 16/5/2013);
— che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, osservando che
i giudici del gravame non avrebbero considerato le allegazioni difensive;
— che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004).;
— che, nella valutazione di tali criteri non è richiesto al giudice di procedere ad una analitica
valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all’obbligo
di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. II n.
12749, 26 marzo 2008). Nella fattispecie è stato attribuito valore determinante alla presenza di un
precedente specifico ed alla gravità del reato;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata, di euro 1.000,00

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