Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35352 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35352 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pollina Antonino, nato a Isnello il 19/08/1961

avverso la sentenza del 23/04/2012 della Corte d’Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, del 30/09/2009, venivano
confermate l’affermazione di responsabilità di Antonino Pollina per il reato
continuato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., commesso in Cefalù dal 15
1

Data Udienza: 20/06/2013

aprile al 24 maggio del 2006 sottraendo da un terreno di proprietà di Rosa
Badamo, Maria Badamo e Salvatore Fiorino 210 pezzi di legname appartenenti a
Luca Sferruzza in quanto corrispettivo della propria attività di pulitura degli alberi
del fondo, rinvenuti su un terreno in uso al Pollina, e da ultimo tentando di
impossessarsi nello stesso luogo, caricandolo su un autocarro, di un ulteriore
quantitativo di legname pari a kg. 200, e la condanna del Pollina alla pena di
mesi otto di reclusione ed C. 40 di multa, eliminandosi la statuizioni civili della
decisione di primo grado.

1. Sul rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per
inesistenza della relativa motivazione, il ricorrente deduce violazione di legge
nella ritenuta possibilità per il giudice d’appello di integrare detta motivazione, in
quanto per l’appunto inesistente.
2. Sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, il ricorrente deduce
illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento, da parte della persona
offesa, del legname sequestrato presso l’imputato, fondato su dati non
significativi ed in parte inutilizzabili in quanto riferiti a seguito di domande
suggestive del difensore della parte civile.
3. Sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, il ricorrente deduce
violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla circostanza del
trovarsi il legname incustodito e sparso disordinatamente sul bordo di una
pubblica via in un terreno privo di recinzione, che poteva farlo ritenere
abbandonato dopo il taglio degli alberi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita inesistenza della motivazione della
sentenza di primo grado è infondato.
Come osservato nella sentenza impugnata, la motivazione della decisione
del Tribunale non può essere ritenuta inesistente, nel momento in cui la stessa
indicava gli elementi di prova posti a fondamento del giudizio e, sia pure
sinteticamente, le ragioni per le quali si perveniva all’affermazione di
responsabilità dell’imputato. In ogni caso, la mancanza pur assoluta della
motivazione non è ricompresa fra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604
cod. proc. pen., nei quali all’esito dell’appello deve essere dichiarata la nullità
della sentenza appellata; omessa previsione che si giustifica per i poteri di piena
cognizione e valutazione del fatto che l’ordinamento processuale attribuisce al
giudice d’appello, che consentono allo stesso di redigere anche integralmente la
)

2

L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.

motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 (23/01/2009), R., Rv.
244118; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009 (11/03/2010), Ignatiuk, Rv. 246227;
Sez. 6, n. 26075 dell’08/06/2011, B., Rv. 250513).

2.

E’ altresì infondato il motivo di ricorso relativo alla sussistenza

dell’elemento oggettivo del reato.
La censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa sui
particolari in base ai quali la stessa avrebbe riconosciuto nel legname rinvenuto

Badamo-Fiorino, in quanto asseritamente indotte da domande suggestive del
difensore della parte civile, è superata dal riferimento della sentenza impugnata
alle dichiarazioni del verbalizzante Rummolo; il quale affermava che già sul luogo
in cui il legname veniva sequestrato lo stesso veniva immediatamente
riconosciuto dallo Sferruzza in base agli stessi dettagli di cui poi lo stesso parlava
nel corso della propria deposizione dibattimentale.
La valenza identificativa di tali dettagli, indicati dallo Sferruzza nella
particolare modalità con la quale i pezzi di legno erano stati tagliati e nelle
bruciacchiature presenti su alcuni di essi, veniva ritenuta significativa dalla Corte
territoriale con argomentazione che si sottrae a rilievi di illogicità. Va peraltro
aggiunto che tale argomentazione deve essere correlata al richiamo dei giudici di
merito alle ulteriori dichiarazioni delle Sferruzza in ordine all’aver lo stesso
sorpreso l’imputato il 24/05/2006 mentre asportava altra parte del legname che
egli aveva riposto sul terreno dopo il taglio; elemento che, nel complesso
motivazionale della sentenza, riscontra logicamente l’individuazione del legname
sequestrato all’imputato come precedentemente sottratto dallo stesso terreno.

3.

E’ da ultimo infondato il motivo di ricorso relativo alla sussistenza

dell’elemento psicologico del reato.
Premesso che, affinchè una cosa possa considerarsi abbandonata dal
proprietario, è necessario che le condizioni o il luogo in cui essa si trovi rendano
evidente la volontà di quest’ultimo di disfarsene (Sez. 2, n. 2816 del 17/10/1983
(27/03/1984), De Gregorio, Rv. 163362), la tesi del ricorrente, per la quale
siffatta situazione sarebbe ravvisabile nello stato del legname nella specie
sottratto, è insostenibile. Anche se il materiale era incustodito ed appoggiato
lungo una pubblica via sul margine di un terreno privo di recinzione, tanto non
escludeva infatti la possibilità, al contrario apprezzabile in considerazione
dell’utilità intrinseca del legname, che lo stesso fosse destinato al successivo
prelievo da parte dei proprietari del terreno o di altri soggetti a ciò dagli stessi

3

in possesso dell’imputato il materiale da lui tagliato ed accantonato sul fondo

autorizzati; apparendo la collocazione in prossimità della pubblica via funzionale
alla più agevole esecuzione di tale prelievo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Così deciso in Roma il 20/06/2013

Il Consigliere estensore

Il

!dente

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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