Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35351 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35351 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TENORE LUCIA N. IL 09/12/1965
avverso la sentenza n. 756/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

Con sentenza in data 31/5/2013 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del
18/10/2012 del Tribunale di Trani con cui la Sig.ra Lucia TENORE è stata condannata in
relazione al reato previsto dagli artt.81 e 110 cod. pen. e 3 e 4 della legge 20 gennaio 1958,
n.75, commesso dal mese di settembre 2010 a quello di marzo 2011.

Il ricorso è viziato da assoluta genericità. La motivazione si condensa in poche righe che senza
alcuna specificità lamentano la mancata risposta ai quesiti contenuti nell’atto di appello, del
tutto omettendo di indicare i capi e i punti della sentenza che risulterebbero viziati. Sussiste
evidente violazione dell’art.581 cod. proc. pen. e altrettanto evidente ragione per ritenere
esistenti i presupposti di inammissibilità fissati dall’art.591 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 20/6/2014

DEPOSITATO

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di dare risposta
alle censure mosse alla prima sentenza.

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