Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3535 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3535 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRAMMATICO PAOLO N. IL 01/12/1982
PARRELLO CLAUDIO N. IL 25/03/1962
PERNA ANGELO N. IL 06/06/1950
avverso la sentenza n. 3/2012 TRIBUNALE di PAVIA, del 20/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cr. ,\[.9 L r5
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che ha concluso per ..(2 T-AA

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 11/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Pavia, con sentenza 20-12-2012, parzialmente riformando quella del Giudice
di pace della stessa località in data 19-9-2011, ha riconosciuto Paolo GRAMMATICO
responsabile dei reati, commessi il 30-12-2006, di minaccia e di lesioni colpose in danno di
Donnino Usai (capi 1 e 2); lo stesso Grammatico, Angelo Perna e Claudio Parrello del reato di
minaccia in danno dell’Usai e della moglie di questi Donatella Scatigna (capo 3), il solo Parrello

danno dell’Usai (capo 5); Parrello e Perna di minaccia in danno della Scatigna (capo 6): questi
ultimi quattro reati commessi in unico contesto il 10-3-2007.
2.1 fatti si inseriscono in un risalente contenzioso relativo al parcheggio dei veicoli delle parti
nella strada di accesso alle rispettive abitazioni.
3.L’affermazione di responsabilità era basata sulle dichiarazioni delle pp.00. ritenute attendibili
in assenza di contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., e riscontrate dall’esistenza di pessimi
rapporti con gli imputati e dai referti medici per quanto riguarda le lesioni, nonché
indirettamente dalle deposizioni degli altri testi (Visciola, Salanitri e Giura) relative a frammenti
della condotta compatibili con la ricostruzione delle persone offese.
4.Ricorrono per cassazione gli imputati con unico atto corredato da numerosi allegati
articolando tre motivi di doglianza.
5.Primo: vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati di minaccia
(capi 1, 3 e 6) con riguardo all’attendibilità delle dichiarazioni delle pp.00..
5.1 II tribunale aveva illogicamente e contraddittoriamente valorizzato l’assenza di
contestazioni non avendo le pp.00. reso dichiarazioni prima del dibattimento e non essendo
state ammesse dal primo giudice le contestazioni del PM all’Usai relativamente al contenuto
della querela, mentre aveva trascurato che la Scatigna aveva riferito una sola frase minacciosa
peraltro non oggetto di alcun capo d’imputazione.
5.2 Inoltre l’assunto in base al quale gli altri testi avevano indirettamente confermato la
ricostruzione delle pp.00. era contraddetto dalla circostanza che costoro avevano invece fornito
una versione diversa in particolare quanto all’asserito tamponamento da parte del Grammatico
e quanto all’asserita pronuncia di minacce da parte degli imputati, venendo qualificati
inattendibili dal giudice di pace, mentre, con evidente travisamento, il tribunale aveva ritenuto
che le loro dichiarazioni confermassero la tesi accusatoria.
6.Secondo motivo: le stesse censure di cui al primo motivo erano dedotte con riferimento al
reato di lesioni colpose (capo 2) avendo il tribunale tratto dalle testimonianze dei testi estranei
alle parti elementi a sostegno della tesi del tamponamento dell’Usai da parte del Grammatico,
e quindi della sussistenza del reato, mentre gli stessi testi, ritenuti inattendibili nella prima
pronuncia, avevano riferito di una retromarcia a fari spenti dell’Usai, in contrasto con la
ricostruzione accusatoria del tamponamento. Anche sull’elemento di riscontro alle dichiarazioni
delle pp.00., ravvisato dal tribunale nel referto medico rilasciato all’Usai, attestante ‘distorsione
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di percosse a danno della Scatigna (capo 4), il Perna ed il Grammatico di lesioni personali in

rachide cervicale’, il ricorrente lamentava motivazione mancante o contraddittoria trattandosi
di patologia ascrivibile alle più svariate cause, o comunque all’impatto del veicolo dell’Usai con
il veicolo del Grammatico determinato dalla retromarcia del primo.
7. Con il terzo motivo il vizio di motivazione era dedotto, sempre con riguardo all’attendibilità
degli offesi, in ordine ai capi relativi alle lesioni e percosse rispettivamente in danno dell’Usai e
della Scatigna in data 10-3-2007, risultando dalle testimonianze Visciola, Salanitri e Giura e dai
referti medici che il diverbio per il parcheggio non aveva determinato alcuna aggressione fisica

parte di Parrello e Perna del veicolo di Usai che ostruiva il passaggio, Usai si era sdraiato
davanti al mezzo del Perna invitandolo ad andargli addosso, mentre la Scatigna incitava
Carrello a metterle le mani addosso e questi la invitava a stargli lontano. I referti
evidenziavano, quanto alla Scatigna, una semplice ‘distorsione del polso’, guaribile in un solo
giorno, diagnosticata in base al ‘modico dolore’ soggettivamente riferito, ascrivibile, come da
dubbio contraddittoriamente espresso anche nella sentenza impugnata, al fatto di aver tentato
di fermare il furgoncino del Perna appoggiandovi le mani e comunque incompatibile con la sua
versione di essere stata aggredita con calci, pugni e sberle. Quanto all’Usai, le ‘piccole
abrasioni arcata sopracciliare destra, gomito destro e gamba destra’, peraltro non configuranti
malattia (Cass. Sez. U, 2437/2009), non erano compatibili con gli spintoni, calci e schiaffi da
lui riferiti e con i graffi e pugni riferiti dalla moglie, essendo la localizzazione delle abrasioni
compatibile con il fatto di essersi gettato sull’asfalto per impedire al Perna di spostare il suo
automezzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che seguono.
2.Sussiste il vizio di motivazione denunciato con il primo motivo e con il primo profilo di
doglianza del secondo, per avere il giudice di secondo grado, al fine di ulteriormente
corroborare la versione accusatoria, introdotto

nell’iter argomentativo percorso dal primo

giudice, che aveva fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni delle pp.00.,
ritenute attendibili ed avvalorate dai referti medici relativi alle percosse e alle lesioni,
l’elemento rappresentato dalle dichiarazioni degli altri testi che avrebbero, a suo dire,
‘indirettamente confermato’ tale versione avendo ‘ciascuno visto pezzi di condotta o eventi del
tutto compatibili con il quadro dipinto dalle persone offese’.
3. Senonché tale assunto risulta da un lato assolutamente immotivato, dall’altro in radicale
contrasto con la valutazione di inattendibilità di tali testimoni (Visciola, Salanitri, Giura)
espressa dal primo giudice. Per di più la sentenza impugnata, nell’aderire alla tesi accusatoria
del tamponamento all’origine delle lesioni colpose riportate dall’Usai (capo 2), riporta poi a
sostegno, contraddittoriamente, le dichiarazioni della teste Visciola, già ritenute inattendibili

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nei confronti delle parti civili. Infatti i testi avevano riferito che, a fronte del sollevamento da

nella prima pronuncia, secondo cui Usai era stato autore di una manovra di retromarcia a fari
spenti.
4. Per quanto il tribunale abbia valorizzato il fatto che la predetta testimone aveva aggiunto
che Usai era stato ‘tamponato’ da Grammatico, è stato però trascurato che la ricostruzione
della stessa era, nel suo complesso, distonica con la prospettazione del tamponamento
ascrivibile al Grammatico, in quanto la collisione tra i due veicoli sarebbe stata causata,
secondo la Visciola, da un’improvvida manovra della stessa p.o..

svalutano la rilevanza dei referti medici relativi ai capi 2), 4) e 5), già ritenuti nelle due
sentenze di merito idonei ad avvalorare la prospettazione accusatoria, ad onta di una certa
esagerazione di Usai e Scatigna nel descrivere le aggressioni subite in data 10-3-2007.
6. Del pari infondata la pretesa di cui al terzo motivo di escludere dal concetto di malattia le
abrasioni riportate da Usai (capo 5). Invero il richiamo ai principi fissati dalle sezioni unite
penali di questa corte (Cass. Sez. U, 2437/2009) non porta acqua al mulino dei ricorrenti, in
quanto è affermazione di costoro, e non delle sezioni unite, che le abrasioni non integrino
malattia, dal momento che la pronuncia evocata stabilisce che le lesioni anatomiche non
integrano malattia solo se non interferiscono in alcun modo con il profilo funzionale
dell’organismo, mentre risponde a consolidato indirizzo di legittimità che le ecchimosi e le
escoriazioni, e quindi anche le abrasioni, costituiscono malattia rientrando in tale nozione
qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità
e non influente sulle condizioni organiche generali (Cass. 43763/2010, 10986/2010,
15420/2008).
7. La sentenza merita quindi annullamento con rinvio al giudice a quo, in persona di diverso
magistrato, che dovrà seguire un iter argomentativo esente dai vizi motivazionali sopra
evidenziati.
8. La spettanza delle spese alla spese di parte civile sarà oggetto di valutazione nel giudizio
rescissorio in base al criterio della soccombenza.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pavia.
Così deciso in Roma, il 11-12-2013

Il consigliere est.

5. Il secondo profilo del secondo motivo ed il terzo sono invece privi di fondamento laddove

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