Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35348 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35348 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIMINIELLO FRANCESCO N. IL 29/01/1989
avverso la sentenza n. 1296/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

OSSERVA
1) Con sentenza del 4.7.2013 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della
sentenza del GUP del Tribunale di Foggia, emessa in data 8.11.2012, con la quale
Ciminiello Francesco, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed
applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato per il reato di cui
all’art. 73 DPR 309/90, riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni 2, mesi 8 di
reclusione ed euro 12.000,00 di multa
Propone ricorso per cessazione l’imputato, denunciando la erronea applicazione della
legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 5
dell’ art.73 DPR 309/90.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Il “fatto di lieve entità” di cui all’art.73 co.5 DPR 309/90 può essere riconosciuto
solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi,
modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove venga meno uno
soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli
altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17; conf.Cass.sez.4, 16.3.2005 n.10211; Cass.sez.4,
1.6.2005 n.20556). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che “..il giudice è
tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
2.2) Con valutazione argomentata adeguatamente, la Corte di merito ha ritenuto non
configurabile l’ipotese di lieve entità, non solo per il dato ponderale, ma anche per la
diversa qualità della sostanza stupefacente sequestrata (cocaina ed eroina) e per il
carattere continuativo dell’attività di spaccio, come emergeva dal materiale rinvenuto
in sede di perquisizione.
Il ricorrente, attraverso la formale denuncia di violazione di legge, richiede
sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede di legittimità, delle
risultanze probatorie.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cass
ella somma di euro 1.000,00.
DEPOSI
Così deciso in Roma il 43.6.2014
IN CANCELLERIA

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