Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35348 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35348 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO VAGLIO GIOVANNI FRANCO N. IL 30/11/1946
avverso la sentenza n. 4981/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in pers na del Dott.
che ha concluso per L
)4t0 11/14

I

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

ilitwd Vuitie

Data Udienza: 20/06/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20 giugno 2012, ha
confermato la sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano del 3 giugno 2008,
che aveva condannato Lovaglio Giovanni Franco per il delitto di bancarotta

Tropicana, dichiarata fallita il 4 marzo 2003.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo una violazione di
legge e una illogica motivazione in merito al compimento dell’attività distrattiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da rigettare essendone il motivo a sostegno infondato.
2. Giova premettere, in punto di diritto, come in tema di ricorso per
cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a
una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di
condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere
rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e),
solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395).
Inoltre, in tema di sentenza di appello, non sussiste mancanza o vizio
della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della
completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonché della
corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo
Giudice.
Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello,
fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e
inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione (v. Cass. Sez. II 15 maggio 2008 n. 19947).
La sentenza di merito non è, poi, tenuta a compiere un’analisi
approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
1

fraudolenta patrimoniale, quale socio e amministratore di fatto della s.r.l.

dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche
attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in
modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni
fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. IV 13
maggio 2011 n. 26660).

ricorso permette di acclarare, innanzitutto, come, avanti questa Corte di
legittimità, si riproponga la medesima questione sollevata in sede di appello (v.
pagina 3 della motivazione impugnata) e disattesa dalla Corte territoriale con
motivazione del tutto logica.
4. In ogni caso, la Corte territoriale ha ribadito quanto già emerso in
prime cure circa il mancato rinvenimento di una determinata somma nelle casse
sociali, per essere stata prelevata senza giustificazione alcuna dall’odierno
ricorrente.
Piena applicazione pertanto della pacifica giurisprudenza di questa stessa
Sezione, che ritiene sussumibile nella contestata distrazione patrimoniale,
penalmente rilevante in quanto pregiudizievole delle ragioni dei creditori,
qualsiasi ingiustificato prelievo di somme dalle casse della società (v. a partire da
Cass. Sez. V 17 marzo 1987 n. 9576) ovvero qualsiasi mancanza di beni
societari illo tempore esistenti (v. da ultimo Cass. Sez. V 17 giugno 2010 n.
35882).
5.

Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato e il ricorrente

condannato al pagamento delle spese processuali.

P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20/6/2013.

3. Nella specie, questa volta in punto di fatto, la mera lettura dell’odierno

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