Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35348 del 09/05/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35348 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 11/05/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di
Torino ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a A.A. la
pena di due anni e nove mesi di reclusione, in relazione ai reati fallimentari
contestatigli.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si duole
di vizi motivazionali e di violazione di legge, in relazione all’art. 129 cod. proc.
pen.

Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” (Sez.
Li, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza
impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Così deciso in data 9 maggio 2018

Il ricorso è inammissibile, in quanto è principio costantemente affermato dalla

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