Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35347 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35347 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAVILLI DANIELE N. IL 30/03/1970
avverso la sentenza n. 1567/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

Con sentenza in data 26/9/2013 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del

20/6/2012 del Tribunale di Genova con cui il Sig. Daniele FAVILLI è stato condannato in
relazione al reato previsto dagli artt.81 cod. pen. e 2 del d.l. 12 settembre 1983, n.463
convertito in I. 11 novembre 1983, n.638 e successive modifiche, commesso dal febbraio 2005
al marzo 2007, con recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.

La Corte di appello ha ritenuto, con argomento non manifestamente illogico, che la pluralità di
precedenti penali osti alla concessione delle circostanze invocate e costituisca elemento non
superabile da altre considerazioni. Si tratta di valutazione di merito che, non illogicamente
motivata, questa Corte non può sottoporre a censura sulla base delle mere argomentazioni
difensive che attengono a questioni di fatto.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/6/2014

L’Er)e
st nsore

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta la mancata concessione
delle circostanze ex art.62-bis cod. pen.

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