Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35345 del 20/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35345 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SMIROLDO VITTORIO N. IL 14/03/1982
avverso la sentenza n. 112/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 20/06/2014
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00 (mille/00).
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 20/6/2014
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Messina, con sentenza del 13/5/2103 ha confermato la decisione con la
quale, in data 22/10/2012, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto SMIROLDO Vittorio
responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 648, 697, 707 cod. pen. e 73 d.P.R. 309\90;
— che l’imputato pur dichiarando di proporre ricorso per cassazione avverso la predetta decisione,
ha omesso di enunciarne contestualmente i motivi;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei
ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere solidale delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00