Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35345 del 05/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35345 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGANONI STEFANO N. IL 05/05/1984
avverso la sentenza n. 4001/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/06/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 ottobre 2012, la Corte d’appello di Milano confermava la
sentenza del 7 gennaio 2008 del Tribunale di Sondrio, con la quale Paganoni

furto di denaro contante da una macchinetta videopoker, pari a circa €100-150,
furto aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento e dall’aver commesso violenza
sulle cose.
2. Contro la decisione della Corte d’appello di Milano propone ricorso per cassazione
l’imputato, con atto redatto dal proprio difensore, avv. Giuseppe Romualdi, affidato
ad unico motivo, con il quale si deduce violazione dell’articolo 606 cod. proc. pen.,
lettera B, in relazione all’art. 53 della legge 689 del 1981 e 99 cod. pen., riguardo
alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena
pecuniaria; il ricorrente assume che la motivazione della decisione è apodittica,
poiché ha preso in considerazione precedenti che al momento della celebrazione del
processo di primo grado non esistevano e comunque non contestati all’imputato, in
termini di recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
1.1 II ricorrente ha chiesto la conversione della pena detentiva nella corrispondente
pena pecuniaria, ex art. 53 della legge 689/1981, per la prima volta con i motivi di
appello. Correttamente, allora, la Corte territoriale ha consultato il certificato del
casellario giudiziale riportante le iscrizioni risultanti a quella data ed ha rigettato
l’istanza.
1.2 Dal certificato dell’imputato, infatti, risultavano tre iscrizioni, per oltre sei anni
di reclusione: la prima relativa ad un furto tentato in concorso (decreto GIP
Tribunale di Sondrio esecutivo dal 2.10.2007, condanna a due mesi di reclusione);
la seconda per ricettazione e detenzione e vendita di stupefacenti (sentenza di
applicazione della pena del GUP del Tribunale di Sondrio, irrevocabile il 21.9.2009,
condanna a tre anni e tre mesi di reclusione); la terza per detenzione di
stupefacenti (sentenza della Corte d’appello di Milano, irrevocabile il 27.4.2011,
condanna a due anni ed otto mesi di reclusione).

2

Stefano era condannato alla pena di sei mesi di reclusione e € 200 di multa, per

Correttamente, allora, la conversione della pena è stata negata, secondo quanto
prevede l’art. 59 della legge 689 del 1981, che include tra le condizioni soggettive
per la sostituzione della pena detentiva la circostanza che il richiedente, condannato
a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, non abbia
commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.
2. Deve pertanto escludersi il denunciato vizio di violazione di legge, dovendosi
ritenere che la condizione ostativa maturi nel momento in cui intervenga,

con una o più sentenze; nel caso di specie è sufficiente considerare la sentenza di
applicazione della pena del GUP del Tribunale di Sondrio, irrevocabile il 21.9.2009,
con condanna a tre anni e tre mesi di reclusione.
3.

In conclusione il ricorso dell’imputato va rigettato; al rigetto consegue la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2013
Il consigliere estensore

Il pr

t

nell’ultimo quinquennio anteriore alla definizione del giudizio, l’ulteriore condanna,

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