Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35342 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35342 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI SILVIA N. IL 14/04/1976
GOFFI PAOLO N. IL 14/11/1980
avverso la sentenza n. 1753/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

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Ir

Con sentenza in data 15/1/2013 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del
18/1/2010 del Tribunale di Brescia con cui i Sigg. Silvia BIANCHI e Paolo GOFFI sono stati
condannati alla pena di otto mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa in relazione al reato
previsto dagli artt.110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso
il 27/1/2009, per avere illegalmente detenuto sostanze stupefacenti (cocaina ed ecstasy).
Avverso tale decisione gli imputati propongono ricorso col quale lamentano errata applicazione
di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e)
cod. proc. pen. in relazione all’art.192 cod. proc. pen. e al giudizio di responsabilità penale, che
la Corte di appello avrebbe confermato senza prendere in esame gli esiti delle indagini

Ritiene preliminarmente la Corte che alla luce del contenuto dei motivi di ricorso debbano
trovare applicazione i principi interpretativi in tema di limiti del giudizio di legittimità e di
definizione dei concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché in
tema di travisamento del fatto che sono contenuti nelle sentenze delle Sezioni Unite Penali,
n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n.47289 del 2003,
Petrella, rv 226074. In tale prospettiva di ordine generale va, dunque, seguita la costante
affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta
Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
L’applicazione di tali principi al caso in esame impone di rilevare che i giudici di appello hanno
esposto con argomentazioni chiare e immuni da vizi logici le ragioni che hanno condotto a
respingere i motivi di appello. Né può dirsi che i giudici di appello avrebbero dovuto attenersi al
giudizio che i giudici del riesame ebbero a formulare nel procedimento incidentale con
riferimento alla contabilità rinvenuta; la motivazione della sentenza impugnata esamina tutti i
profili rappresentati dalla difesa in modo molto articolato, così non incorrendo nel vizio di
carenza motivazionale, e dà degli elementi probatori una lettura coerente e logica, così che
non sussistono margini di intervento del giudice di legittimità.
Così ritenuta la manifesta infondatezza del ricorso, la Corte considera che nel caso in esame
non risulti violata la legalità della pena alla stregua dei nuovi parametri normativi introdotti con
il decreto legge n.146 del 2013 e successiva legge di conversione e con il successivo decreto
legge 20 marzo 2014, n.36 convertito in legge 16 maggio 2014, n.79.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

difensive.

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