Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35338 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35338 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEGANUTTI GERARDO N. IL 23/12/1956
avverso la sentenza n. 1267/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
23/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la re azione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in se sona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 23 ottobre 2012 la Corte di Appello di Trieste confermava nei
confronti di DEGANUTTI Gerardo la sentenza emessa dal Tribunale in data 14 aprile

contestato al capo a) ai sensi degli artt.612 commi CP.,per aver minacciato a
Galazzi Giorgio-(ufficiale dei carabinieri)- un male ingiusto,inviandogli una missiva
contenente polvere bianca che veniva definita antrace e riportante scritte
quali”evirazione per gli uomini pedofili,servi dello stato da sopprimere”,”sbirri
infami” e simili.fatto acc.in data 3 maggio 2008,nonché-capo b)-reato di cui
all’art.658 CP.ascrittogli perché inviando a Galazzi Giorgio una missiva asseritamene
contenente antrace,suscitava allarme presso l’autorità cui quello si rivolgeva.(acc.in
data 3-5-2008),con recidiva reiterata,specifica e infraquinquennalePer tali reati,a seguito di giudizio abbreviato,i1 primo giudice aveva inflitto
all’imputato la pena di mesi due di reclusione per il delitto sub a) ed euro 100,00 di
ammenda,per la contravvenzione di cui al capo b)Nella specie la condanna era fondata sull’esito di consulenza grafologica,secondo la
quale lo scritto di cui all’imputazione doveva ritenersi ascrivibile all’imputato.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’ imputato,deducendo:
1-la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la violazione dell’art.75
Disp.Att.CPP.,in relazione alla utilizzazione dei documenti come scritture di
comparazione,rilevando che non era certa l’ascrivibilità dei predetti all’imputato-illogicità della motivazione sul punto-

1

2010,con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di minaccia

Censurava in particolare la mancata assunzione di scritture di comparazione dallo
stesso imputato,essendo stati utilizzati scritti che erano stati rilasciati dalla casa
circondariale ove il predetto era all’epoca detenuto.
2- censurava la decisione per inosservanza della legge penale inerente alla
applicazione dell’art.612 CP.

Evidenziando che al riguardo la difesa aveva rilevato in appello la mancanza
dell’elemento oggettivo del reato,ritenendo inesistente la concreta prospettazione di
un male futuro ,data la genericità delle espressioni usate dal prevenutoSul punto il ricorrente riteneva carente la motivazione.
3- inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art.612
comma secondo CP e degli artt.517-522 CPP.
A riguardo censurava la decisione,per avere la Corte ritenuto sussistente l’aggravante
menzionata in base alla valutazione della circostanza che si trattava di uno scritto
anonimo,elemento non evidenziato nella formulazione del capo d’imputazione,onde
si ravvisava la violazione degli artt.517 –522CPP.
Per tali motivi la difesa chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamentoDeve preliminarmente osservarsi che la sentenza impugnata si rivela congruamente
motivata in riferimento ai punti oggetto di motivi di impugnazione,e che si deve
ritenere rispondente alla coerente analisi delle risultanze processuali.
In ordine al primo motivo si osserva che nella specie,risulta essere stata eseguita
indagine grafologica su scritture di comparazione la cui assunzione non può essere
censurata come avvenuta contra legem ai sensi dell’art.75 Disp.Att.CPP.,come
dedotto dalla difesa ,per la scelta di acquisire scritti provenienti dalla casa
2

-illogicità della motivazione-ai sensi dell’art.606 lett.E) CPP.-

circondariale nella quale l’imputato era stato detenuto,rientrando tali atti nella
previsione normativa di cui al primo comma della disposizione citata.
Viene riservata inoltre all’esercizio del potere discrezionale del giudice,~, il
rilascio di scrittura di comparazione dell’imputato,anche alla presenza del peritoLa Corte di Appello ha dunque correttamente interpretato il precetto normativo

cui si tratta,e la sicura appartenenza all’imputato degli scritti di
comparazione,provenienti da un pubblico ufficio.
In base a tali elementi le deduzioni del ricorrente relative alla incertezza della
provenienza dei menzionati documenti,si rivelano prive di fondamento,non
dimostrando la violazione della legge penale idonea ad inficiare l’assunzione della
prova. In tal senso la decisione si ritiene conforme al dettato giurisprudenziale di
questa Corte ,per cui vale annoverare sentenza Sez.111,22.2.2006,n.6757-RV 233106che stabilisce che l’inutilizzabilità cosiddetta patologica,rilevabile a differenza di
quella fisiologica anche nell’ambito del giudizio abbreviato,costituisce un’ipotesi
estrema e residuale,ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia
avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento(v.altresì
Sez.I,27-02-1998,n.2607-RV 209959)-

2-Parimenti devono ritenersi infondati i rilievi difensivi concernenti la violazione
dell’art.612 comma secondo CP.e la violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenzaInvero il reato di minaccia secondo quanto desunto dal testo del provvedimento
impugnato,risulta legittimamente inquadrato nell’ambito dell’ipotesi di maggiore
gravità contemplata dal secondo comma dell’art.612 CP.atteso che secondo
l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte al concetto di gravità della minaccia va
attribuito un carattere relativo,riferibile non soltanto all’entità del male minacciato ma
anche alle condizioni in cui si trovano i soggetti del delitto.(v-in tal senso
Cass.Sez.V-21 settembre 1982,n.8107-),e nel caso di cui si tratta si evince dal testo
3

evidenziando le ragioni per le quali era da ritenere utilizzabile la documentazione di

del provvedimento che le espressioni minacciose erano rivolte a chi rivestiva
qualifica di pubblico ufficiale appartenente alle forze dell’ordine.
Peraltro il riferimento all’uso di sostanza potenzialmente offensiva per la persona,si
ritiene sufficiente ad integrare l’aggravante contestata,essendo il semplice riferimento
alla sostanza chimica letale , nella missiva in contestazione, elemento suscettibile di

prescinde dalla effettiva potenzialità lesiva dell’arma
(v. Sez.V,9/4/2003,n.16647,Carrozza-RV 224796-per cui vale ad integrare
l’aggravante de qua l’uso di una pistola giocattolo priva di tappo rosso,occultato,in
modo da non renderlo visibile)Inoltre si devono ritenere prive di fondamento le deduzioni inerenti alla assenza di un
comportamento idoneo a determinare effettivo timore nel soggetto ricevente ,essendo
la minaccia qualificabile come reato di pericolo,per la cui integrazione non è richiesto
che il bene tutelato sia realmente leso mediante l’incussione di timore nella vittima.
(v.in senso conforme Cass.Sez.V-17.12.2008 RV 216321-)Per tali motivi va pronunziato il rigetto del ricorso,ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 23 aprile 2013.

determinare l’ipotesi aggravata,secondo i criteri stabiliti da questa Corte (che

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