Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35337 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35337 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETRONE FILIPPO N. IL 28/07/1982
avverso la sentenza n. 1834/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la re azione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del I ott
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 8 maggio 2012 la Corte di Appello di Napoli pronunziava la
parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Avellino in data
11.1.2012,appellata da PETRONE Filippo,imputato dei reati di cui agli artt.110-624-

con altri(per avere asportato un apparecchio bancomat,del Monte dei Paschi di
Siena,dopo aver tranciato i collegamenti elettrici ,come descritto in epigrafe,e in tal
modo impossessandosi della somma di €86.140,00)-fatti acc.il 18.5.2011Per tali reati la Corte riduceva la pena ad anni due e mesi otto di reclusione,€900,00
di multa,revocando la pena accessoriaAvverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-la violazione degli artt.546 -606 lett.e) CPP in riferimento alle aggravanti contestate
ai sensi dell’art.61 n.5 e 7 CP. per il furto di cui al capo a)Al riguardo rilevava la carenza di motivazione in merito alle censure avanzate dalla
difesa,evidenziando che nella specie si trattava di furto di una struttura di bancomat,
dotata come tale di sistemi di allarme,e che in tal caso non poteva ritenersi che
l’azione si fosse verificata approfittando della minorata difesa del soggetto passivo.
2-violazione dell’art.546 CPP in riferimento al reato di cui all’art.635 CPA riguardo il ricorrente riteneva censurabile la motivazione,in quanto il
danneggiamento riguardava la barra telepass apposta al transito dei veicoli in
autostrada,e ad avviso del ricorrente tale barra,risultando di proprietà di una società
privata,non avrebbe le caratteristiche di un bene destinato all’uso pubblico,come
ritenuto dal giudice di merito.
In tal senso la difesa del ricorrente riteneva la sentenza viziata da nullità,rilevando
che il reato di cui all’art.635 CP è perseguibile a querela di parte,e che nella specie la
Società Autostrade non aveva proposto l’istanza di punizione a carico del Petrone.
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

1

625 n.2-61 n.5 e 110-337,61 n.2;nonché di danneggiamento e ricettazione,in concorso

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo si osserva che l’aggravante di cui all’art.61 n.5 CP.risulta
rettamente applicata avendo il giudice di appello rilevato che il furto dell’apparecchio
bancomat era avvenuto durante la notte ,in tal senso approfittando della minore

L’aggravante de qua ha carattere oggettivo,e si ritiene integrata per il solo fatto della
ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione
delittuosa.(v.Cass.Sez.I-sent.1319 del 19.1.2011-RV 249420-)In secondo luogo risulta manifestamente infondata la censura inerente alla
insussistenza dell’aggravante ex art.61 n.7 CP.,atteso che la configurabilità del danno
patrimoniale di rilevante gravità,risulta nella specie insita nella sottrazione della
somma di euro 86.140,00 oltre il valore dell’apparecchio per prelievi bancomat.
Deve peraltro rilevarsi che l’aggravante in tal senso risulta correttamente applicata
secondo il criterio della oggettiva rilevanza del danno che assume valore preminente
,mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di
valutazione,cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale
da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza(v.Sez.2,sent.42351de115.11.2007RV238761- )-Ugualmente devono ritenersi manifestamente infondati i rilievi difensivi relativi alla
contestazione dell’art.635 comma secondo C.P.,ascritto all’imputato per avere
durante la fuga,danneggiato la barra telepass del casello autostradale.
Infatti,deve ritenersi evidente la destinazione ad uso pubblico delle barre apposte al
transito dei veicoli in un casello autostradale.
Pertanto i motivi di ricorso si rivelano manifestamente infondati,essendo peraltro
indirizzati alla diversa interpretazione dei dati processuali,adeguatamente illustrati in
sentenza,onde va dichiarata l’inammissibilità del ricorso,ed il ricorrente va
condannato,come per legge,a1 pagamento delle spese processuali,e al versamento
della somma di euro1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
2

vigilanza dovuta ad assenza di guardie giurate.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali,e al versamento della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle

Il Consigliere relatore

Ammende.

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