Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35337 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35337 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HU CONGLIAN N. IL 14/02/1973
avverso la sentenza n. 185/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

Ritenuto:

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, rilevando, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe errato nel
determinare la pena in relazione all’importo non versato, ritenendolo ammontante ad eurpo
326.758,00 in luogo di euro 26.758,00 e che l’omesso versamento sarebbe stato conseguenza di un
dissesto economico;
— che l’errata indicazione dell’importo in sentenza è frutto evidente di una banale svista nella
digitazione della cifra e non vi è alcun dato ulteriore che induca a ritenere che, nell’apprezzare la
gravità della condotta in ragione dell’importo non versato, i giudici del gravame abbiano considerato
detta cifra e nno quella ricavabile dall’imputazione e dagli altri atti del processo;
— che lo stato di dissesto dell’imprenditore, il quale prosegua ciononostante nell’attività d’impresa
senza adempiere all’obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di
illiceità penale dell’omesso versamento dei contributi, i quali non costituiscono parte integrante del
salario ma un tributo che, in quanto tale, deve essere pagato comunque ed in ogni caso,
indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’azienda (v. da ultimo, Sez. III n. 20845, 25 maggio
2011, non massimata, che richiama Sez. III n. 11962, 20 ottobre 1999; conf. Sez. III n. 2635, 25
agosto 2000; n. 21401, 25 maggio 2001; n. 20790, 28 maggio 2002).
— che il ricorso (peraltro caratterizzato da assoluta genericità) conseguentemente, deve essere
dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese
del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i j014 ella camera di consiglio del 20/6/2014

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Sezione

— che la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 18\4\2013 ha riformato la sentenza del
Tribunale di Teramo in data 17/9/2010 affermando la responsabilità penale di HU Conglian per il
reato di cui agli articoli 81 cod. pen. e 2, comma ibis legge 638\83;

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