Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35336 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35336 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOLANO GUARDA JESUS MARIA N. IL 15/12/1965
avverso la sentenza n. 10296/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS •-•
,0,10/442(1,0
Udito il Procuratore Generale in persona del Dot
che ha concluso per (~„<",(4,ry}-A6.1,em‘-.
nietWA0 Data Udienza: 23/04/2013 Udito, per la parte civile, l'Avv
UditgelifensotAvv. 04 4*(54250(A-e- e Ae tikey RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 27.6.121a Corte di Appello di Roma pronunziava la riforma
della sentenza emessa dal Tribunale in data 23.6.2008,a carico di SOLANO
GUARDA Jesus Maria ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.624/625 cose(avendo rimosso la placche antitaccheggio),in data 24.3.05Per tale reato la Corte concedeva all'imputato l'attenuante di cui all'art.62 n.4 CP.e
riduceva la pena a mesi tre di reclusione €150,00 di multa, sostituendo la pena
detentiva con la multa di €3.420,00Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata,deducendo a
mezzo del difensore:
1-la violazione di cui all'art.606 comma 1 lett.E) CPP. per mancanza,o illogicità della
motivazione e travisamento delle risultanze processuali.
Sul punto rilevava che la Corte di Appello aveva reso motivazione illogica senza
tener conto della insufficienza degli elementi di prova,dove aveva evidenziato che
parte della refurtiva era stata privata delle placche antitaccheggio prima di
oltrepassare le casse del magazzino e d'altra parte aveva evidenziato che il
dispositivo sonoro era stato azionato destando l'attenzione degli addetti ai controlliA riguardo si rilevava che non era stato valutato quanto dedotto dalla difesa,mentre la
deposizione di un teste di pg. non aveva fornito spiegazioni circa l'attivazione del
sistema di allarme al passaggio dell'imputata(avendo la difesa rilevato che almeno un
oggetto recava ancora la placca antitaccheggio,e ciò non era stato riportato nel
verbale )Inoltre si rilevava che non era stato esaminato l'addetto alla sicurezza del magazzino.
2-la ricorrente rilevava anche carenza di motivazione in riferimento alla contestata
aggravante,relativa all'avere agito con mezzo fraudolento,occultando la refurtiva
all'interno di una busta,e per avere privato le merci delle placche antitaccheggio. 1 n.2CP.,per aver asportato merce dal grande magazzino"UPIM",con violenza sulle 3-la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
Per tali motivi concludeva chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso risulta inammissibilePremesso che la sentenza impugnata deve ritenersi adeguatamente motivata in merito
alle richieste avanzate dall'appellante,avendo la Corte territoriale esaminato ogni
aspetto delle censure difensive,deve rilevarsi che i motivi di ricorso,si rivelano
puramente ripetitivi della tesi prospettata in appello.
In particolare, il primo motivo,è manifestamente infondato,laddove rileva carenza o
illogicità della motivazione e travisamento del fatto,stante il puntuale richiamo che in
sentenza viene espresso a risultanze di prova testimoniale,dalla quale risultava
avvalorata l'ipotesi accusatoria,restando dimostrata con certezza la condotta di chi
aveva asportato la merce,parte della quale era stata privata delle placche
antitaccheggio,e l'identificazione della donna in persona dell'odierna imputata.
Deve ritenersi peraltro,correttamente affermata l'esistenza dell'aggravante prevista
dall'art.625 n.2 CP. per le modalità del fatto commesso con violenza consistita nella
rimozione delle placche suddette agli oggetti sottratti(capi di abbigliamento e
cosmetici),che risultavano essere stati occultati in una busta.
Peraltro, secondo i principi enunciati da questa Corte(v.Sez.IV,sentenza del
7/5/2004,n.21728-la circostanza aggravante prevista dall'art.625 n.2 CP.,indica
modalità della condotta,quali la violenza sulle cose e il mezzo fraudolento,che
possono concorrere tra loro-RV 228576)Il motivo di ricorso sul punto si rivela pertanto manifestamente infondato,essendo
adeguatamente valutata secondo la globalità degli elementi specificati in sentenza,la
configurabilità della citata aggravante,e in tal senso rivelandosi chiaramente
insussistente il vizio di motivazione2 RILEVA IN DIRITTO Devono dunque ritenersi ininfluenti oltre che ripetitivi i rilievi della ricorrente che si
riferiscono alla circostanza che solo parte delle merci era priva delle placche
antitaccheggio.
Le ulteriori censure riguardanti carenze dell'istruttoria dibattimentale appaiono
generiche ,e come tali prive di rilevanza,oltre che tendenti alla diversa interpretazione Infine deve osservarsi che è inammissibile la censura riguardante la mancanza di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione
condizionale della pena,emergendo che in grado di appello è stata accolta la richiesta
difensiva di sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria,e pertanto il
motivo di ricorso risulta inammissibile,essendo riferito a beneficio che esula dalle
richieste difensive in grado di appello.
In conclusione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso a cui consegue la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali,ed al versamento della somma
di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle
AmmendeRoma,deciso in data 23 aprile 2013. Il Consigliere relatore 4 921,42--- L.2epocIt2úa in Cancelleria
Roma, lì 2_2360.. 2013., delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale già vagliate dai giudici di merito.