Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35336 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35336 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRIGANTI ATHOS N. IL 18/05/1974
avverso la sentenza n. 331/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

1) Con sentenza in data 25.1.2013 la Corte di Appello di Ancona confermava la
sentenza del Tribunale di Pesaro, emessa in data 3.3.2009, con la quale Briganti
Athos, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato
condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di
cui agli artt. 110, 112 n.1 c.p., 73 DPR 309/90 ascritto, esclusa la contestata
aggravante.
Ricorre per cassazione Briganti Athos, denunciando l’erronea applicazione dell’art.
192 c.p.p., non essendo stata dimostrata la consapevole partecipazione dell’imputato al
reato contestato; denuncia altresì l’erronea applicazione dell’art.114 c.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
ritenuto che non potessero esservi dubbi in ordine alla responsabilità del Briganti,
avendo egli fornito un consapevole contributo causale per la realizzazione della
fattispecie. La prova del ruolo di “palo” svolto dall’imputato emergeva, invero, in modo
inequivocabilet dalle intercettazioni telefoniche, dal servizio di appostamento
predisposto dalla p.g., dalle dichiarazioni della teste Falcone Monica.
2.1.1) Il ricorrente, invece di confutare specificamente siffatta motivazione, si limita
a richiedere, peraltro in modo generico, una rivalutazione, non consentita in questa
sede, del materiale probatoria.
2.2) Quanto al secondo motivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di
concorso nel reato la circostanza attenuante della partecipazione di minima
importanza si applica nei casi in cui il ruolo di taluno dei concorrenti, o nella fase
preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un’efficacia eziologica del tutto
marginale nella causazione dell’evento, nel senso che il reato sarebbe stato
ugualmente compiuto anche senza l’attività del correo ” (cfr. ex multis Cass. Sez. 2
n.18582 del 7.4.2009; Cass. Sez. 2 n.6922 del 26.1.2011).
2.2.1) La Corte territoriale ha applicato correttamente tali principi ed ha ritenuto
che il contributo fornito dal Briganti fosse, piuttosto, “imprescindibile nella
organizzazione della vicenda” (pag.6 sent.).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
il DEPOSITATO
coviceuLERA
Suone ~ade
Così deciso in Roma i116.6.2014

OSSERVA

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