Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35335 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35335 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI ADRIANO (ANCHE PCN) N. IL 30/08/1945
avverso la sentenza n. 2952/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona de D
che ha concluso per cl«,42A.LatiA5294
eiie0/1.0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 11.4.2012 la Corte di Appello di Genova confermava a carico di
ROSSI Adriano e MADEDDU Walter la sentenza emessa dal Giudice monocratico
del Tribunale di La Spezia,in data 3.3.2009,con la quale il ROSSI era stato dichiarato

dichiarato responsabile del reato di minaccia e della contravvenzione di cui
all’art.110 del 1975,ai danni del Rossi).
Per quanto ritenuto da primo giudice il ROSSI era stato condannato alla pena di mesi
cinque di reclusione,ed al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile.
La Corte di Appello aveva rigettato le richieste di assoluzione,rilevando a carico del
Rossi che la tesi difensiva della ricorrenza dell’esimente di cui all’art.52 CP era priva
di fondamento(fl2 della sentenza),e che le lesioni risultavano documentate da
certificato medico (contusioni e piccola ferita ,guaribili in giorni otto)Parimenti era stata disattesa la richiesta di concedere le attenuani generiche.
Ugualmente era stato rigettato l’appello proposto nell’interesse del coimputato
Madeddu.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del ROSSI,che
deduceva:
1-la mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione,rilevando che
mancava la prova della ascrivibilità delle lesioni subite dal Madeddu al Rossi,e che la
motivazione della sentenza risultava carente,in quanto non risultavano specificate le
modalità della condotta,ed il giudice si era limitato a valutare quanto affermato dalla
persona offesa,ed attestato da certificato medico.
Il ricorrente evidenziava altresì che le lesioni si erano realizzate nel momento in cui il
Madeddu aveva aggredito il Rossi,con un machete alla presenza di un agente di p.s.
In tale frangente il predetto imputato si era difeso,per impedire all’altro contendente
di colpirlo,e in tal senso la difesa riteneva sussistente l’esimente della legittima
difesa-

responsabile del reato di cui all’art.582 CP in danno del Madeddu(a sua volta

Per tali rilievi il ricorrente riteneva che l’imputato avrebbe dovuto essere
assolto,ritenendo carente la motivazione della sentenza in ordine alla richiesta di
applicazione della legittima difesa2- carenza di motivazione in riferimento alla richiesta di concessione delle attenuanti
generiche, sottolineando gli aspetti positivi della condotta manifestata dal Rossi in

contesto di regolare vita sociale —
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
Invero,deve preliminarmente osservarsi che l’impugnazione risulta proposta oltre il
termine di legge,essendo stata depositata il 27 /28-6-2012,mentre l’estratto
contumaciale della sentenza era stato notificato al Rossi in data 11 maggio 2012.
Deve peraltro osservarsi che la sentenza risulta adeguatamente motivata in merito alle
richieste dell’appellante,senza trascurare la verifica di attendibilità della persona
offesa dal reato,le cui dichiarazioni sono state avvalorate da altre deposizioni
testimoniali,oltre la certificazione delle lesioni,giudicate compatibili con le modalità
della aggressione(realizzata dall’imputato colpendo con pugni alla testa il
Madeddu,secondo quanto descritto da teste ritenuta attendibile menzionata a f1.2)Anche per quanto concerne il mancato riconoscimento dell’esimente della legittima
difesa risulta dal testo del provvedimento congrua e logica motivazione,rilevandosi
l’assenza di prove della denunciata aggressione secondo la deposizione di un teste
qualificato(agente di polizia )Infine deve evidenziarsi l’inammissibilità dei motivi di ricorso che si rivelano
meramente ripetitivi di quelli articolati in appello e tendono alla diversa
interpretazione delle risultanze processuali.

epoca successiva ai fatti,cercando un lavoro,e dimostrando di volersi reinserire nel

Manifestamente infondati appaiono altresì i rilievi concernenti la mancata
applicazione delle generiche,avendo sull’argomento il giudice specificato le ragioni
per il mancato accoglimento delle richieste difensive,ritenendo ininfluenti le
deduzioni a favore dell’imputato,basate sul comportamento evidenziato dal difensore.
Deve dunque essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso,a cui consegue la

somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali,e al versamento della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Roma,deciso in data 23 aprile 2013.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,e al versamento della

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