Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35335 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35335 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUATTROCCHI VINCENZO N. IL 28/10/1990
avverso la sentenza n. 425/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in RO A • i a ca ra di consiglio del 20/6/2014

Ritenuto:
che la Corte di appello di Messina con sentenza del 28/6/2013 ha parzialmente riformato,
rideterminando la pena, la sentenza 9/11/2012 del Tribunale di quella città, che aveva affermato la
responsabilità penale di QUATTROCCHI Vincenzo in ordine ai delitti di furto, illecita
detenzione e cessione di stupefacenti, violazioni della legge in materia di armi e minaccia;
— che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o
punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata [il ricorrente lamenta,
con assoluta indeterminatezza, la erronea valutazione delle dichiarazioni di due coimputati senza
fornire alcun ulteriore riferimento e, del tutto apoditticamente, indica come illogica la motivazione
nella parte in cui non ritiene la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti
contestate];
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente
alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a
disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e manifestamente
infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

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