Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35334 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 35334 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORIMNXNZA

sul ricorso proposto da:
JONUZAJ ERJON N. IL 22/06/1981
BARTOLINI EMANUELE N. IL 17/03/1973
avverso la sentenza n. 734/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

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Avverso tale decisione gli imputati propongono unico ricorso col quale lamentano errata
applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione alla destinazione della
sostanza alla cessione, elemento che è stato ritenuto esistente pur in assenza di prove
sufficienti.
Osserva, la Corte che la disciplina prevista dall’art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309 è stata modificata dall’art.2, comma 1, lett.a), del d.l. 23 dicembre 2013, n.146,
convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 (G.U. Serie generale n.43 del 21 febbraio 2014). La
modifica ha riguardato, in primo luogo, l’abbandono della struttura tipica della circostanza
attenuante per adottare la struttura propria della ipotesi autonoma di reato; valgano a tale
proposito sia il testo del “nuovo” comma 5 (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”;
“chiunque commette”) sia la rubrica del citato art.2 d.l. n.146 del 2013 (“Delitto di condotte
illecite in tema di sostanze stupefacenti e psicotrope”). In secondo luogo, la disciplina
introdotta dal citato decreto legge ha rideterminato la pena, riducendo da sei a cinque anni di
reclusione il massimo edittale della sanzione detentiva e fissando la pena pecuniaria
nell’intervallo che va da 3.000,00 a 26.000,00 euro.
Con ulteriore intervento normativo (decreto legge 20 marzo 2014, n.36 convertito in legge 16
maggio 2014, n.79) i limiti di pena per il reato ex art.73, comma 5, citato sono stati modificati
e riportati per tutte le sostanze stupefacenti nell’intervallo che va da sei mesi a quattro anni di
reclusione.
Il nuovo e più favorevole regime sanzionatorio, certamente applicabile ai fatti soggetti a
giudizio di impugnazione, impone di considerare che il termine prescrizionale massimo ex
artt.157-160 cod. pen. va fissato in sette anni e sei mesi. Nel caso in esame il nuovo e più
breve termine, che decorre dai mesi di marzo e aprile 2003, risulta pacificamente maturato
prima della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati rispettivamente ascritti ai
ricorrenti estinti per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma il 20/6/2014

D

Con sentenza in data 25/1/2013 la Corte di Appello di Ancona decidendo sulle impugnazioni
avverso la sentenza del 12/1/2009 del Tribunale di Asvcoli Piceno ha confermato la condanna
alla pena di un anno di reclusione e 3.000,00 euro di multa inflitta al sig. Emanuele Bartolini
perché colpevole del reato previsto dagli artt.81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre
1990, n.309, commesso fino al mese di aprile 2003; ha altresì parzialmente riformato la
decisione nei confronti del sig. Erjom Jonuzaj, in primo grado condannato alla pena di sei
anni di reclusione e 26.000,00 euro di multa perché colpevole del reato previsto dagli artt.81,
110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (commesso fino al mese di marzo 2013)
e, applicata la circostanza prevista dal comma 5 del citato art.73, ha rideterminato la pena
nella misura di un anno di reclusione e 3.000,00 euro di multa.

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