Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35333 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35333 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAIOTTA ALAN N. IL 05/09/1971
avverso la sentenza n. 429/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

*

Aij 034./A—

Con sentenza in data 1/3/2013 la Corte di Appello di1:113aEii ha confermato la sentenza del
12/2/2009 del Tribunale di Ancona, sez. dist. di Senigallia con cui il Sig. Alan PAIOTTA è
stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt.81, 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309, con determinazione della pena nella misura di sei mesi di reclusione e
5.000,00 euro di multa da portare in aumento con la sentenza 27/3/2008 del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona, irrevocabile il 4/12/2008.

La Corte osserva preliminarmente che nel caso in esame non risulta violata la legalità della
pena alla stregua dei nuovi parametri normativi introdotti con il decreto legge n.146 del 2013
e successiva legge di conversione e con il successivo decreto legge 20 marzo 2014, n.36
convertito in legge 16 maggio 2014, n.79.
Quanto al motivo di ricorso, la richiesta di applicazione dell’art.129 cod. proc. pen. risulta
palesemente inammissibile ai sensi dell’art.606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto i motivi di
appello, come chiaramente illustrato in sentenza, si dirigevano esclusivamente avverso il
trattamento sanzionatorio e non ponevano in dubbio l’affermazione di responsabilità, così che
tale profilo non può formare oggetto di ricorso.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/6/2014

L’E

sore

residente

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta mancata applicazione
dell’art.129 cod. proc. pen.

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