Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35332 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35332 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KAMBERI ALKETI N. IL 30/04/1980
avverso la sentenza n. 2735/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 28/3/2013 ha confermato la decisione con la
quale, in data 25/9/2009, il Tribunale di Ascoli Piceno — Sezione Distaccata di San Benedetto del
Tronto aveva affermato la responsabilità penale di KAMBERI Alketi per il reato di cui all’articolo
73 d.P.R. 309\90(detenzione di gr. 70 di cocaina — acc. il 19.11.2007);

— che, nella specie, la Corte del merito, richiamando le analoghe conclusioni del giudice di prime
cure, ha evidenziato il complesso di dati fattuali dai quali si ricavava la destinazione dello
stupefacente ad uno diverso da quello personale;
— che le censure formulate, sostanzialmente richiedono una diversa valutazione di detti elementi
fattuali che non può essere effettuata in questa sede di legittimità;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 20/6/2014

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione
di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della destinazione dello
stupefacente ad esclusivo uso personale;

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