Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35331 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35331 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 20/06/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Solferino Sebastiano, nato a Catania il 12-12-73,
avverso l’ordinanza in data 7-1-13 del Tribunale di Catania, sezione V penale;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
udite richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Alfredo
Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Aricò, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso ) e I I 4w. /&) Ti I-Lt: P. cllt n: 0,55069
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FATTO E DIRITTO
1 . . Solferino Sebastiano ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 7-1-13, il Tribunale di Catania, adito ex art.
309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal GIP di
Catania in data 14-12-12 per i delitti di associazione a delinquere dedita al narcotraffico e traffico
di sostanze stupefacenti aggravato.
Il ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla
ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni effettuate, sottolineando che il decreto autorizzativo n.
276-09 del 26-3-09 sarebbe privo della data del deposito del GIP, che il decreto n. 314-09
recherebbe una data di emissione di quattro anni antecedente al deposito e che, in ogni caso, non
sussisterebbe nel caso in esame il requisito dell’urgenza per l’utilizzo di apparecchiature esterne a
quelle installate in Procura. Con un ulteriore censura denuncia la inutilizzabilità del decreti n. 50109 RIT e 627-09 RIT per violazione dell’art. 268, comma 3, c.p.p., in quanto nel caso di specie non
sussisterebbero i requisiti richiesti da detta norma.
Il ricorrente lamenta poi violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai gravi indizi di
colpevolezza a carico di esso Solferino per il reato di cui all’art. 74 DPR 309/90 e vizio di
motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all’art. 73 DPR 309/90,
a lui ascritto la capo Al), in quanto a suo carico, al di là delle poche conversazioni intercettate,
aventi ad oggetto l’interessamento per il sostentamento carcerario del Sanfilippo, non vi sarebbero
ulteriori elementi probatori.
Infine nel ricorso si denunciano gli stessi vizi in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze
cautelari.

2 .-. Il ricorso è infondato.
Il primo ordine di censure è stato, infatti, già preso in esame e respinto con congrua motivazione dal
Tribunale di Catania, che, oltre a vagliare nel dettaglio tutte le eccezioni sollevate, ha correttamente
rilevato come la data del decreto n. 276-09 era ampiamente ricavabile dalle annotazioni sul
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3 . . Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso il 20-6-2013.

provvedimento impugnato e come nel caso del decreto n. 314-09 si trattasse di un mero errore del
Gip, facilmente superabile. Anche rilievi sulla urgenza e sui requisiti di cui all’art. 268, comma 3,
c.p.p. sono stati adeguatamente superati nell’ordinanza impugnata, alle pagine 3 e 4, con
osservazioni corrette e dettagliate, non congruamente contestate nell’odierno ricorso, in cui ci si è
sostanzialmente limitati a replicare gli argomenti già prospettati.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in riferimento al quadro indiziario in ordine ai contestati
reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90, avendo il Tribunale dettagliatamente indicato le
conversazioni intercettate dalle quali emergevano i significativi elementi indiziari a carico del
prevenuto e sostanziandosi le censure formulate dal ricorrente nella richiesta di una ricostruzione
alternativa del contenuto dei colloqui captati, richiesta inammissibile in questa sede a fronte delle
logiche argomentazioni dei Giudici di merito.
Infine i rilievi relativi alle esigenze cautelati risultano formulati in termini generici a fronte delle
analitiche argomentazioni sul punto dei Giudici di merito.

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