Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35330 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35330 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

visti gli atti, il decreto impugnato ed il ricorso;.
udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1 .-. Buzzella Dario (persona offesa) ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso il
decreto indicato in epigrafe, con il quale, in data 19-3-13, il GIP presso il Tribunale di Lecco ha dichiarato
inammissibile l’opposizione da lui proposta alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M. nel
procedimento n. 1119-13 RGGIP a carico di ignoti per il reato di cui all’art. 323 c.p., e ha disposto
l’archiviazione del predetto procedimento.
Il ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata la opposizione
da lui presentata dichiarata inammissibile con motivazione apodittica e con lesione del diritto della parte al
contraddittorio, previa fissazione dell’udienza camerale.
In secondo luogo denuncia gli stessi vizi sostenendo che il decreto impugnato conterrebbe una inammissibile
piena valutazione di merito e avrebbe natura sostanziale di ordinanza.
Con il terzo motivo di ricorso si insiste nella impugnabilità per cassazione del provvedimento in esame, in
quanto l’apodittica declaratoria di inammissibilità di una opposizione alla archiviazione violerebbe
l’effettività del contraddittorio.
In prossimità della odierna udienza camerale il difensore del Buzzella ha depositato una memoria, con la
quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
2 . . Il ricorso è infondato.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, il GIP, nel disporre
l’archiviazione de plano nonostante l’opposizione proposta dalla persona offesa ai sensi dell’art. 410, comma
2, c.p.p., deve valutarne la ammissibilità esclusivamente in termini di pertinenza e specificità degli atti di
indagine richiesti con esclusione di qualunque vaglio prognostico della loro rilevanza ai fini della fondatezza
della notizia di reato, che va invece effettuato in sede di udienza camerale.
Questi principi risultano rispettati nel caso in esame, in quanto il GIP di Lecco ha correttamente rilevato che
nell’atto di opposizione presentato mancava la prospettazione di specifiche investigazioni idonee a porre in
discussione il fondamento delle richiesta del P.M. in relazione ai fatti come ampliamente ricostruiti. In effetti
l’opponente si era limitato a richiedere l’audizione di un tecnico comunale su un aspetto marginale (senza
indicare l’oggetto delle ulteriori indagini suppletive e i relativi elementi di prova) e a procedere ad una
diversa lettura degli atti, alla luce di ulteriore documentazione prodotta.
3 . . Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20-6-2013.

Data Udienza: 20/06/2013

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