Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3533 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3533 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUSUMECI ROSARIA N. IL 08/10/1984
nei confronti di:
SPADARO FILIPPO N. IL 26/08/1966
avverso la sentenza n. 29/2008 TRIBUNALE di MESSINA, del
08/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, p a parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/11/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Aurelio Galasso, ha
concluso chiedendo l’annullamento del ricorso agli effetti civili con rinvio
al giudice civile.

RITENUTO IN FATTO

1.

Spadaro Filippo è imputato dei reati di cui agli articoli 582, 612 e

635 del codice penale in danno di Musumeci Rosaria; il giudice di primo

pena di euro 900 di multa ed al risarcimento del danno in favore delle
parti civili. Il tribunale di Messina, in funzione di giudice di appello, ha
riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato dai reati
ascritti perché i fatti non sussistono, rilevando una grave
contraddittorietà del materiale probatorio.
2.

Musumeci Rosaria propone ricorso per cassazione per violazione

dell’articolo 546, comma 1, lettera E per carenza di motivazione in
ordine alle prove contrarie a quelle poste a fondamento della propria
decisione dal giudicante; nonostante la rubricazione come violazione di
legge, il motivo censura la mancata disamina della documentazione
medica prodotta all’udienza del 6 aprile 2004, che forniva un riscontro
oggettivo all’ipotesi accusatoria, quanto meno con riferimento ai capi di
imputazione relativi alle lesioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; il giudice di appello, pur evidenziando i
contrasti nelle deposizioni testimoniali e dunque una incertezza sulla
prova, ha totalmente omesso di motivare in relazione al certificato
medico che, riscontrando lesioni oggettive (trauma contusivo terzo
distale .. contusioni abrase con ecchimosi spalla, braccio e regione
scapolare) e compatibili con la ricostruzione dei fatti operata dalle
persone offese, costituiva un potenziale e non secondario elemento di
riscontro alle loro dichiarazioni.
2. Questa omissione configura un vizio rilevabile in Cassazione e
rilevante ai fini del giudizio, per cui la sentenza deve essere
annullata, con rinvio (ai soli effetti civili, trattandosi di ricorso della
parte civile) al giudice civile competente per valore in grado di
appello.
1

grado lo ha ritenuto responsabile dei reati ascritti e lo ha condannato alla

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice
civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 22/11/2013

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