Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35327 del 20/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35327 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLACITTI VALENTINA N. IL 15/12/1975
D’ORSI VINCENZO N. IL 30/01/1969
avverso la sentenza n. 2664/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

Con sentenza in data 27/5/2013 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza ex
art.442 cod. proc. pen. del 19/5/2010 del Tribunale di Macerata con cui i Sigg. Valentina
COLACITTI e Vincenzo D’ORSI sono stati condannati alla pena di un anno e quattro mesi di
reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato previsto dagli artt.110 e 73, comma
5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere in data 27 febbraio 2007 detenuto illegalmente
circa 50 grammi di cocaina e 15 grammi di hashish.

Premesso che la pena irrogata si mantiene nei limiti del trattamento sanzionatorio fissato con il
decreto legge 20 marzo 2014, n.36 convertito in legge 16 maggio 2014, n.79, assestandosi su
limiti modesti in rapporto all’intervallo di pena previsto dalla legge e alle modalità della
condotta, i motivi di ricorso appaiono viziati da genericità.
In effetti, secondo il costante orientamento di questa Corte, si considerano generici, con
riferimento al disposto degli artt.581, comma primo, lett.c) e 591, comma primo, lett. c)
c.p.p., i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze
presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non
tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui
punti contestati. Si tratta di interpretazione costantemente applicata dalla giurisprudenza di
questa Corte ed espressa, da ultimo, con la sentenza della Sesta Sezione Penale, n.22445 del
2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv 244181, ove si afferma che “e’ inammissibile per
genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già
illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione
del provvedimento impugnato”. E invero, il ricorso ripropone argomenti già esaminati dal
giudice di appello e non apporta alcun elemento critico che giustifichi l’intervento del giudice di
legittimità.
Osserva, infine, la Corte che i ricorrenti propongono censure che introducono contestazioni in
punto di fatto e che sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal
giudicante; si tratta di richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato
dalla costante giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza
n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Avverso tale decisione gli imputati propongono ricorso col quale lamentano errata applicazione
di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e)
cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione di penale responsabilità, asseritamente non
giustificata dagli elementi probatori raccolti.

Così deciso in Roma il 20/6/2014
residente

Il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA