Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35326 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35326 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

inquadrabilità dei fatti nelle previsioni dell’art. 644 c.p.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il travisamento del fatto per il totale ribaltamento delle
risultanze peritali operato dalla Corte di Appello.

3 .-. I ricorsi proposti nell’interesse delle parti civili Formica e Rossi sono inammissibili, in quanto
basati su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure dei ricorrenti
attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del Giudice di
merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su
motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di appello hanno
preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un
esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il
profilo della congruità e della correttezza logica. In definitiva, la Corte di Appello ha ricostruito i
fatti in modo esaustivo e rispondente alle risultanze processuali e in termini senz’altro non
palesemente illogici. A fronte di ciò, i ricorrenti si sono limitati a letture alternative dei fatti e a
rivalutazioni delle prove, non consentite nel giudizio di legittimità.
D’altra parte il Giudice, nel valutare gli esiti di una perizia o di una consulenza tecnica, può ben
discostarsene, ma gli compete l’obbligo d motivare il proprio convincimento con criteri che
rispondano ai principi scientifici oltre che logici. A questi principi si è senz’altro adeguata la Corte
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Data Udienza: 20/06/2013

di Appello di Bologna nel caso in esame, in quanto nella sentenza impugnata si sono
dettagliatamente ed esaurientemente spiegate le ragioni per le quali si è ritenuto di discostarsi dalle
conclusioni della perizia.
4 . . Consegue alla dichiarazione di inanunissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille ciascuno, determinata secondo equità, in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 20-6-2013.

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