Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35325 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35325 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANSRI ABDELMONEM N. IL 07/05/1981
avverso la sentenza n. 1608/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

Con sentenza in data 13/6/2013 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del
2/3/2013 del Tribunale di Genova con cui il Sig. Abdelmonem MANSRI è stato condannato
in relazione al reato previsto dagli artt.62-bis cod. pen., 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre

1990, n.309, commesso in data 1/3/2013.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta la mancata concessione dei

Premesso che la pena irrogata si mantiene nei limiti del trattamento sanzionatorio fissato con il
decreto legge 20 marzo 2014, n.36 convertito in legge 16 maggio 2014, n.79, assestandosi
attorno alla pena edittale minima, il motivo di ricorso è viziato da genericità. I giudici di appello
hanno, infatti, esplicitato con argomentazione chiara, ermeneuticamente corretta e priva di vizi
logici le ragioni che impediscono di concedere all’imputato, plurirecidivo, i benefici previsti dalla
legge. A fronte di tale motivazione il ricorrente torna a proporre in modo del tutto aspecifico la
richiesta di diversa determinazione. Inoltre, va rilevato secondo il costante orientamento di
questa Corte, si considerano generici, con riferimento al disposto degli artt.581, comma primo,
lett.c) e 591, comma primo, lett. c) c.p.p., i motivi che ripropongono davanti al giudice di
legittimità le medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo
grado e che nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a
fondamento della decisione sui punti contestati. Si tratta di interpretazione costantemente
applicata dalla giurisprudenza di questa Corte ed espressa, da ultimo, con la sentenza della
Sesta Sezione Penale, n.22445 del 2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv 244181, ove si
afferma che “e’ inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a
enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in
modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato”.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/6/2014

sore

I4 Presidente

benefici di legge.

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