Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35324 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35324 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MNASRI MOHAMED N. IL 05/07/1986
avverso la sentenza n. 907/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

1) Con sentenza del 5.7.2013 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza
del Tribunale di Catania, emessa in data 15.1.2013, con la quale Mnasri Mohamed,
applicata la riduzione per il rito, era stato condannato, alla pena di anni 6 di
reclusione ed euro 26.000,00 di multa per il reato di cui agli artt.110 c.p., 73 DPR
309/90.
Propone ricorso per cessazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al
mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 5 dell’art.73
DPR 309/90.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La circostanza attenuante di cui all’art.73 co.5 DPR 309/90 “può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia
dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove
venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale
presenza degli altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17; conf.Cass.sez.4, 16.3.2005
n.10211; Cass.sez.4, 1.6.2005 n.20556). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito
che “..il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla
norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia
quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
2.2) Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa
sede di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzabile siffatta attenuante
non solo per il dato ponderale (gr. 150 circa di eroina), ma anche per il tipo di sostanza
e per il precedente specifico, rivelatore dell’inserimento dell’imputato “nel circuito
degli abituali spacciatori di sostanza stupefacente”.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 19.6.2014

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