Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35323 del 20/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35323 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NDOUR SAMBA N. IL 11/03/1969
avverso la sentenza n. 1327/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 20/06/2014
Con sentenza in data 21/10/2011 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del
21/11/2008 del Tribunale di Lecce con cui il Sig. Samba NDOUR è stato condannato in
relazione al reato previsto dall’art. 171-ter, lett.c), della 633/2001, commesso il giorno 1
febbraio 2005.
Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha chiarito in modo coerente e logico
le ragioni per cui l’esame a campione dei materiali sequestrati, le loro caratteristiche di qualità
e numero e la complessiva condotta non lasciano dubbi circa la destinazione dei prodotti alla
vendita e circa l’esistenza della violazione del diritto d’autore. A fronte di tale percorso
argomentativo il ricorrente propone censure che introducono contestazioni in punto di fatto e
che sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si tratta di
richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante
giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26
aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/6/2014
Presidente
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta errata applicazione di legge
ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc.
pen. in ordine al giudizio di responsabilità.