Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3532 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3532 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

MELLINO Francesco, nato a Piano di Sorrento il 06/03/1975:

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 03/10/2012:

visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Aurelio
Galasso, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio in relazione all’aggravante
dell’art. 625 n. 7 ed il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, il difensore del ricorrente, avv. Annamaria Santini, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli confermava
la sentenza del 29/02/2012 con la quale il Gip del Tribunale di quella stessa città

Data Udienza: 22/11/2013

aveva dichiarato Francesco Mellino colpevole dei reati a lui ascritti (sub a, ai sensi
l’art. 624, in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto
per sé o per altri, introducendosi all’interno della sede dell’associazione Lithodora,
mediante forzatura del portone nonché scavalcando il cancello d’ingresso, si
impossessa di generi alimentari, di due bombole di gas, di due stufe elettriche e
degli altri beni specificamente indicati, con le aggravanti di aver commesso il fatto
con violenza sulle cose e valendosi del mezzo fraudolento; e sub b ai sensi degli

al capo), in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, minacciava Zudda Fabio
Walter offrendo le frasi “so che mi hai denunciato per il furto che è avvenuto presso
l’associazione ; Ti dico che presenterò querela nei tuoi confronti e
dell’associazione perché non avete le prove; se io starò a Napoli e cadi con la faccia
per terra e ti fai male e ti “sgumm a sang” voglio vedere a me cosa mi venite a dire
tanto io non c’entro Vi state mettendo contro persone pericolose, non sai a chi
conosco, lo conosco a quello di Scampia senza mani. Quello è amico mio”, per
costringere o determinare Zuddas a ritirare la denuncia di furto di cui al capo a)
contro di lui e quindi a commettere il reato di favoreggiamento nei suoi confronti;
con recidiva quinquennale; e, per l’effetto, previa concessione delle circostanze
attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata recidiva ed alle contestate
aggravanti, operata la riduzione di rito, l’aveva condannato alla pena di anni uno di
reclusione e C 200,00 di multa per il reato di cui al capo a) ed a quella di mesi otto
di reclusione per il reato di cui al capo b).

2. Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato, personalmente, ha proposto ricorso
per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente eccepisce nullità della
sentenza per carenza di motivazione in ordine all’esistenza dei presupposti di cui
all’art. 45 cod. pen. Si duole, in particolare, che il giudice di merito non abbia
riconosciuto la causa di non punibilità della forza maggiore, avendo commesso il
furto di generi alimentari per soddisfare il bisogno primario di nutrirsi. Esso istante
viveva da solo, aveva problemi di salute e, soprattutto, era tossicodipendente ed
assuntore di metadone.
Con il secondo motivo eccepisce nullità della sentenza impugnata per erronea
interpretazione applicazione del reato di cui all’art. 611 cod. pen.. Nelle espressioni
riportate in rubrica non vi era alcun riferimento volta costringere la vittima a
commettere o a determinare la commissione del reato. Pertanto il fatto avrebbe

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artt. 61 n. 2 e 611 cod. pen., perché, al fine di assicurarsi l’impunità del reato di cui

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dovuto essere, se mai, qualificato nei termini della minaccia di cui all’art. 612 cod.
pen.
Con il terzo motivo si eccepisce nullità della sentenza impugnata per erronea
applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., considerato che la
norma sostanziale presupponeva che il furto fosse avvenuto in un ufficio
stabilimento pubblico o altre ipotesi, mentre nel caso di specie l’associazione
Lithodora non aveva tale qualità pubblica in quanto era una semplice associazione

l’aggravante anzidetta preveduto essere esclusa e, conseguentemente le concesse
attenuanti generiche avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti.
Con il quarto motivo si eccepisce nullità della sentenza impugnata per erronea
interpretazione dell’art. 81 comma 2, cod. pen., con riferimento alla mancata
applicazione dell’istituto della continuazione, che erroneamente era stato negato,
nonostante che nel capo d’imputazione si facesse espresso riferimento a condotte
poste in essere in esecuzione di medesimo disegno criminoso.

2. La prima censura è priva di fondamento alla stregua del rilievo che il furto
non ha riguardato solo generi alimentari, ma anche altri beni (quali bombole di gas,
stufe elettriche ed altro ancora),
La seconda doglianza è pur essa infondata, posto che, con insindacabile
apprezzamento di fatto – tale in quanto adeguatamente motivato – i giudici di
merito hanno ravvisato gli estremi del reato di cui all’art. 611 cod. pen. stante la
chiara finalizzazione delle espressioni minatorie.
Priva di fondamento è la quarta censura, posto che i giudici di appello hanno
motivatamente escluso che i fatti contestati (ai sensi artt. 624-625 e 611 cod.pen.)
potessero ritenersi espressione di medesimo disegno criminoso.
E’ da ritenere, invece, fondata la terza censura, in conformità delle conclusioni
del PG all’odierna udienza, posto che il fatto-reato non è stato commesso in ufficio o
stabilimento pubblico, bensì nei locali di associazione privata, donde l’insussistenza
dell’aggravante dell’art. 625 n. 7 cod.pen.

3. Per quanto precede, l’impugnata sentenza deve essere annullata

in parte

qua con esclusione dell’aggravante contestata e rinvio al competente giudice di
merito per la rideterminazone del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente all’aggravante ex
art. 625 n. 7 cod pen., che elimina, e con rinvio, per quanto riguarda il trattamento
sanzionatorio, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

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privata, che si occupava di organizzare eventi culturali e ricreativi. Pertanto,

Così deciso il 22/11/2013

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