Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3532 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3532 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Diallo Vachi, nato in Senegal il 01-01-1989
avverso la sentenza del 19-09-2014 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Vachi Diallo ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa
dal competente tribunale che, a seguito di giudizio abbreviato ritenuta d’ipotesi
del comma 5 dell’articolo 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e con la concessione
delle attenuanti generiche nonché con la diminuente del rito, aveva condannato
il ricorrente alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3000 di multa

ottobre 1990, n. 309 perché illecitamente deteneva sulla sua persona 14 ovuli
terrnosaldati di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo
complessivo di grammi 9,9 che, per quantità, modalità di presentazione ed altre
circostanze dell’azione (confezionamento frazionato, loro pronta ingestione alla
vista degli operanti, presenza in zona notoriamente adibita a spaccio, possesso
da parte del ricorrente di cospicua somma di denaro in parte detenuta sulla
persona e in parte in mano di cui non forniva alcuna giustificazione) appariva
destinata ad un uso non esclusivamente personale. commesso in Torino il 27
dicembre 2013. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

2.

Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente, tramite il

difensore, solleva un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell’art.
173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la
motivazione.
Con esso il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della
legge penale nonché la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo
del provvedimento impugnato su punti decisivi per il giudizio (articolo 606,
comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale in relazione all’articolo 73,
comma 5, d.p.r. 309 del 1990 così come sostituito dalla legge 16 maggio 2014,
numero 79), sul rilievo che la pena è stata determinata senza tenere conto dello
ius superveniens favorevole in melius per il ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte d’appello ha premesso che la pena è stata determinata in base
alle modifiche apportate dal decreto-legge 20 marzo 2014 n. 36, convertito con
la legge 16 maggio 2014 n. 79, e che la stessa doveva ritenersi congrua in
considerazione del quantitativo di cocaina detenuto, della condotta messa in atto

2

perché ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.p.r. 9

nel momento del controllo con l’ingestione degli ovuli, della pericolosità
trattandosi di persona gravata da altre condanne specifiche evidenzianti
l’inserimento stabile nel mondo dello spaccio.
E’ vero quanto affermato nel ricorso circa il fatto che, alla data della
sentenza di primo grado, il reato era punito con una diversa pena edittale in
base al decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 e che la sentenza impugnata ha
confermato quella di primo grado.
Tuttavia la Corte del merito ha operato una autonoma rivalutazione del

invoca, pervenendo alla conclusione che la pena irrogata dal tribunale fosse
congrua anche con riferimento allo ius superveniens, che non determina un
diritto ad una riduzione automatica della pena ma impone, quando ciò non sia
stato fatto o non sia stato possibile farlo nel corso del giudizio di merito, una
ripetizione del giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio per verificare se la
modifica dei limiti edittali faccia ritenere o meno la pena proporzionata in vista
delle funzioni rieducative che la Costituzione le assegna (art. 27 Cost.), giudizio
che – necessariamente corredato, come nel caso in esame, da logica ed adeguata
motivazione – si può anche concludere con la conferma del precedente
trattamento sanzionatorio, purché ovviamente rientrante, come nella specie, nei
limiti edittali della disposizione di favore sopravvenuta.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 05/11/2015

trattamento sanzionatorio alla luce e sulla base della normativa che il ricorrente

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