Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35317 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35317 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STRANIERI CARLO N. IL 02/09/1975
SURACI ANTONIO N. IL 26/11/1979
avverso la sentenza n. 5/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
amera di consiglio del 20/6/2014
Così deliberato in • OM •

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 15/5/2013 ha confermato la sentenza in data
20/11/2012 del Giudice per le indagini preliminari di quella città che aveva affermato la
responsabilità penale di SURACI Antonio e STRANIERI Carlo in ordine al reato di cui agli
artt. 81, 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309/1990 (in Napoli il 17/12/2011);
— che avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorso per cassazione gli imputati, i quali
hanno eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in punto di mancata applicazione del V
comma dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, lo STRANIERI anche in punto di quantificazione della
pena;
— che tali doglianze sono manifestamente infondate, poiché, anche dopo le modifiche apportate
all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dall’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 21 febbraio 2014, n.10, trasformando il fatto di lieve entità da circostanza attenuante
ad effetto speciale a reato autonomo, tale ipotesi ricorre solo in casi di minima offensività penale
della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che,
secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, tuttora valido, ove uno degli indici
previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di
incidenza sul giudizio (SS. UU. n. 35737, 5 ottobre 2010; conf. Sez. IV n. 43399, 7 dicembre
2010)
— che, nella fattispecie in esame, la sussistenza del fatto di lieve entità è stata legittimamente
esclusa, con motivazione razionale e coerente, in relazione al numero delle dosi ricavabili ed alle
modalità e circostanze del fatto, che inducevano i giudici del merito a ritenere la collocazione dei
ricorrenti in un ben definito contesto criminale dedito allo spaccio di stupefacenti;
— che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004);
— che i ricorsa, conseguentemente, vanno dichiarati inammissibili e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei
ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00 per ciascuno di essi

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