Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35316 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35316 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEDAGLIA ANTONIO N. IL 06/03/1973
avverso la sentenza n. 876/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 26/1/2013 ha confermato la sentenza in data
11/10/2012 dal Tribunale di quella città che aveva affermato la responsabilità penale di
MEDAGLIA Antonio in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309/1990
(detenzione di eroina e cocaina in Afragola il 9/3/2012);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha eccepito
vizio di motivazione e violazione di legge in punto di mancata applicazione del VII comma
dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e di riconoscimento delle attenuanti generiche;
— che tali doglianze sono manifestamente infondate, poiché, l’attenuante della collaborazione
può essere riconosciuta soltanto in presenza di un contributo di particolare incidenza, efficace ed
utile per interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e
strumento del crimine, dovendosi invece escludersi l’efficacia di dichiarazioni prive di riscontri o
meramente rafforzative del quadro probatorio o che riguardano circostanze di marginale
rilevanza (Sez. III n. 16431, 27 aprile 2011; Sez. VI n.1493, 13 febbraio 1995; Sez. VI n.7957,
24 agosto 1993).
— che, nella fattispecie in esame, la sussistenza dell’attenuante è stata legittimamente esclusa, con
motivazione razionale e coerente, in relazione all’obiettivo scarso rilievo delle dichiarazioni rese
dall’imputato;
— che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema il riconoscimento di circostanze
attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità
del reo. Nella fattispecie in esame, il giudice di merito, nel corretto esercizio del potere
discrezionale riconosciutogli in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alla gravità della
condotta ed alla pericolosità sociale dimostrata dal prevenuto anche in considerazione della
quantità di stupefacente rinvenuto in suo possesso;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.

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