Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35315 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35315 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VICCHIARIELLO ANGELA N. IL 01/10/1976
avverso la sentenza n. 1376/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

Con sentenza in data 17/9/2013 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza ex
art.442 cod. proc. pen. del 28/1/2013 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Napoli con cui la Sig.ra Angela VICCHIARIELLO è stata condannata in relazione al reato
previsto dagli artt.110 cod. pen. e 73-80, comma 1, lett.b) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
per avere detenuto circa 200 grammi di cocaina (114 di principio attivo) in data 6/7/2012.

I motivi di ricorso sono inammissibili perché generici.
In effetti, secondo il costante orientamento di questa Corte, si considerano generici, con
riferimento al disposto degli artt.581, comma primo, lett.c) e 591, comma primo, lett. c)
c.p.p., i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze
presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non
tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui
punti contestati. Si tratta di interpretazione costantemente applicata dalla giurisprudenza di
questa Corte ed espressa, da ultimo, con la sentenza della Sesta Sezione Penale, n.22445 del
2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv 244181, ove si afferma che “e’ inammissibile per
genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già
illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione
del provvedimento impugnato”.
I motivi sono, altresì, manifestamente infondati. La Corte di appello ha reso puntuale e non
illogica motivazione in ordine alla qualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio,
rilevando come la condotta tenuta escluda l’applicazione della ipotesi prevista dall’art.114 cod.
pen. e come le concesse circostanze attenuanti generiche costituiscano strumento adeguato di
parametrazione della pena con riguardo alla gravità obiettiva del fatto.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/6/2014
DEPOSITATO

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) errata applicazione di
legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.
proc. pen. in relazione alla mancata applicazione dell’art.114 cod. pen.; b) errata applicazione
di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e)
cod. proc. pen. in relazione agli artt.62-bis e 133 cod. pen.

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