Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35314 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35314 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAHAL MONAEM BEN MOHAMED SALAH N. IL 06/07/1971
avverso la sentenza/ordinanza n. 7414/2012 CORTE APPELLO di
NAPOLI, del 30/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in ft, A, nella camera di consiglio del 20/6/2014

/4101111..—
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Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 30/5/2013 ha confermato la sentenza in data
11/1/2012 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria C.V. che aveva
affermato la responsabilità penale di RAHAL MONAEM Ben Mohamed Salah in ordine al
reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 1,849 di eroina, pari a 80 dosi medie
singole giornaliere, in Frignano il 27/8/2011);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il
quale ha eccepito la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della destinazione
dello stupefacente ad uso esclusivamente personale;
— che che, in conformità con i condivisibili principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte,
il dato relativo alla quantità di stupefacente detenuto non consente, di per sé, di poter ritenere che
la sostanza sia destinata ad uso non esclusivamente personale, essendo richiesto, nei casi in cui il
solo dato ponderale non sia tale da giustificare inequivocabilmente la destinazione, che il giudice
valuti anche anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento
eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell’azione che possa risultare significativa (v.
Sez. III n. 43496, 9 novembre 2012; Sez. VI n. 4613, 9 febbraio 2011;Sez. VI n.12146, 19 marzo
2009; Sez. VI n. 48434, 30 dicembre 2008; Sez. IV n. 16373, 21 aprile 2008; Sez. IV n.31103, 24
luglio 2008; Sez. VI n.39017, 16 ottobre 2008; Sez. VI n. 27330, 4 luglio 2008; Sez. VI n.
17899, 5 maggio 2008).
— che, nella fattispecie in esame, la destinazione dellakoga all’uso esclusivo personale è stata
legittimamente esclusa, con motivazione razionale e coerente, in relazione al numero delle dosi
ricavabili, al confezionamento frazionato, all’assenza di elementi comprovanti lo stato di
tossicodipendenza del prevenuto, all’assenza di condizioni economiche compatibili con l’acquisto
di droga per uso personale in quantità pari a quella rinvenuta ed alla illogicità della versione dei
fatti fornita;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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