Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35311 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35311 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRATICO’ FABIO N. IL 28/08/1985
avverso la sentenza n. 5937/2012 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
camera di consiglio del 20/6/2014
Così deliberato in

Ritenuto:
— che il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 26/11/2013 ha applicato a
PRATICO’ Fabio la pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine al reato di cui all’articolo
73 D.P.R. n. 309/1990;
— che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato, in punto di vizio di nullità della sentenza in
quanto pronunciata da giudice incompetente, avendo il G.I.P emesso la sentenza dopo la notifica
del decreto di giudizio immediato risulta manifestamente infondato perché in tema di
“patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di
questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché
l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi
la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti
alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010;
Sez. II n. 5240, 14 gennaio 2009).
— che, in ogni caso, la competenza a decidere in ordine alla richiesta di applicazione della pena, ex
art. 444 cod. proc. pen., proposta successivamente alla notifica del decreto di giudizio immediato,
appartiene al giudice per le indagini preliminari, da considerarsi «giudice procedente», pur dopo la
notifica del decreto per l’ultra attività delle funzioni del Gip, evenienza già prevista per la
celebrazione del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr.
Sez. IV n. 26253, 14 giugno 2013 ;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00

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