Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3531 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3531 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
MANCINI GIUSEPPE N. IL 04/08/1958
avverso la sentenza n. 14/2010 GIUDICE DI PACE di LAMA DEI
PELIGNI, del 28/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/11/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Aurelio Galasso,
ha concluso chiedendo convertirsi il ricorso in appello e trasmettersi gli
atti al giudice di appello.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Palleschi, il quale produce atto
di appello con timbro di depositato e conclude in conformità al
Procuratore generale.

1.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello

de L’aquila propone ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice
di pace di Lama Dei Peligni con la quale Mancini Giuseppe è stato
riconosciuto colpevole del delitto di cui all’articolo 582 del codice penale
e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di
euro 300 di multa.
2.

Secondo il Procuratore generale ricorrente la pena è illegale in

quanto inferiore al minimo previsto per il reato contestato, anche tenuto
conto della riduzione massima per le attenuanti riconosciute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le conclusioni conformi delle parti meritano accoglimento; risulta
dagli atti e dalla produzione difensiva all’udienza odierna che contro la
sentenza del giudice di pace di Lama Dei Peligni hanno proposto appello i
difensori di fiducia dell’imputato.
2. Ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen. (Conversione del ricorso in
appello), quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di
impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte in appello.
3. Ne consegue che vanno accolte le richieste delle parti,
disponendosi la conversione del ricorso proposto dal P.G. in appello, con
trasmissione degli atti al tribunale di Chieti.
p.q.m.
Convertito il ricorso proposto dal P.G. in appello, dispone la trasmissione
degli atti al tribunale di Chieti.
Così deci o il 22/11/20

RITENUTO IN FATTO

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