Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3531 del 14/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3531 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

TESTA Carmelo, nato a Catania il 20 marzo 1941
avverso la sentenza n. 2017/13 della Corte di appello di Catania del 3 ottobre
2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aldo POLICASTRO,
il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione e la conferma delle statuizioni civili;

sentito, altresì, per le costituite parti civili, l’avv. Giovanni GRASSO, del foro di
Catania, anche in sostituzione dell’avv. Nicola GIUDICE, del foro di Palermo, il quale
ha depositato conclusioni scritte.

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Data Udienza: 14/01/2015

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania – in parziale riforma della sentenza con la
quale il locale Tribunale aveva dichiarato Testa Carmelo, in qualità di
amministratore de “La Tortuga srl”, e Padalino Vito, funzionario del Comune di
Catania, entrambi responsabili del reato di cui all’art. 44, lettera c), del dPR n.
380 del 2001 ed il solo Testa, nella predetta qualità, anche di altre violazioni
edilizie nonché della violazione di altre norme ambientali e paesaggistiche,

danno in favore delle costituite parti civili – ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti del Padalino per essersi il reato a lui ascritto estinto
per il decesso dell’imputato, mentre ha confermato la sentenza del giudice di
prime cure nel resto, condannando, altresì, gli imputati alla rifusione delle
spese processuali relative al grado di appello in favore delle costituite parti
civili.
Ha proposto ricorso per cassazione il Testa deducendo la nullità della
sentenza impugnata per violazione di legge; in particolare, secondo il
ricorrente, non sussisteva alcuna illiceità nella realizzazione delle opere a lui
addebitate in quanto non rispondeva a verità la circostanza affermata dai
giudici del merito che il permesso a costruire di cui egli era portatore fosse
illegittimo, ciò in quanto i vincoli edificatori che si affermavano essere in
contrasto col suo rilascio erano decaduti.
In via subordinata il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza
impugnata nella parte in cui la Corte territoriale non aveva considerato che lo
spazio ove erano state realizzate le opere di cui all’imputazione non era da
considerarsi un’area di terreno, per di più gravato da vincoli, ma uno specchio
acqueo, ancorché restituito alla attività edilizia libera a seguito
dell’arretramento della costa; trattandosi di specchio acqueo, infatti, non gli si
dovevano applicare i vincoli propri delle aree private.
Con particolare riferimento alla imputazione di cui al capo 8) della rubrica
il Testa ha osservato che le modifiche apportate alla preesistente costruzione
si erano rese necessarie per l’adeguamento di essa alla normativa antisismica,
sicché esse non necessitavano di permesso a costruire, rientrando nell’ambito
della mera ristrutturazione edilizia.
Quanto al reato di cui al capo C) della rubrica il Testa ha osservato che la
impugnata sentenza non aveva tenuto conto che egli in buona fede aveva
ritenuto che, trattandosi di opere eseguite su di uno specchio d’acqua, il
nullaosta rilasciato dalla competente Sovrintendenza le avesse regolarmente
legittimate.

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condannandoli alla pena rispettivamente di giustizia ed al risarcimento del

Con riferimento alla violazione di cui al capo D) il ricorrente ha osservato
che non vi era in atti alcun elemento che potesse fare ritenere che fosse
intervenuta la deturpazione di bellezze naturali, evento necessario ai fini della
integrazione del reato, non potendo quest’ultimo essere provato, quanto al
suo elemento materiale, solo per mezzo delle dichiarazioni rilasciate da quelli
che si erano costituiti parte civile nel processo a suo carico.
Riguardo alla imputazione di cui al capo F) il ricorrente ha eccepito la

questione fossero state eseguite in ossequio alla decisione assunta dal Tar di
Catania con l’ordinanza n. 700 del 2008.
Infine era complessivamente contestata la motivazione della sentenza
nella parte in cui non si era ritenuto di concedere le attenuanti generiche in
favore del ricorrente ed era stata fissata la sanzione inflitta al di sopra del
minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è infondato, nondimeno la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio in quanto i reati contestati al Testa si sono
estinti per effetto della intervenuta prescrizione.
I motivi di impugnazione afferenti la imputazione di cui al capo A) della
rubrica sono infondati o inammissibili.
Premesso, infatti, che appare destituita di fondamento la tesi sostenuta
dal ricorrente secondo la quale le opere edilizie di cui alla contestazione
elevata nei suoi confronti, in quanto sarebbero state realizzate all’interno di
uno specchio acqueo ubicato al di là dell’area vincolata di cui al capo di
imputazione, non risentirebbero dei limiti di edificabilità fissati dalla norme
tecniche di attuazione del paino regolatore di Catania, in particolare all’art.
23, per tali ambiti territoriali, deve concordarsi coi giudici del merito i quali
hanno ritenuto la palese illegittimità del permesso a costruire rilasciato in
favore, fra l’altro, dell’odierno ricorrente per la demolizione dì un edificio
preesistente e la ricostruzione di un nuovo manufatto avente dimensioni
maggiori di quello demolito.
Il presupposto su cui si fonda la tesi difensiva, cioè che la realizzazione
del nuovo manufatto sia intervenuta in un ambito territoriale diverso dalla
“area privata vincolata” cui si riferisce il capo dì imputazione, in quanto esso
sarebbe costituito da un’area residuata per il naturale ritirarsi nel tempo della
costa marina ma che, in assenza di un cambio di destinazione, esso avrebbe
conservato la originaria qualificazione di specchio acqueo, è, infatti, erroneo.
Va, infatti, chiarito che il territorio che si formi per effetto del ritirarsi delle
coste acquista, per lo stesso divenire del fenomeno naturale in questione, la
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omessa motivazione della sentenza in ordine alla circostanza che le opere in

qualità di terreno, mutuando dalla restante parte di territorio cui accede le
medesime caratteristiche in tema di regime edilizio ed urbanistico da questo
possedute, trattandosi di naturale prosecuzione del preesistente spazio
terrestre, non potendo certamente conservare, per ineludibili quanto evidenti
ragioni di ordine naturale, la preesistente qualificazione di specchio acqueo
laddove questa sia stata oggettivamente persa per effetto, appunto, del
ritrarsi delle acque.

espressa previsione dell’art. 23 delle Norme tecniche di attuazione del Piano
regolatore generale di Catania, non era possibile aumentare la consistenza
edilizia già in essere, è evidente la illegittimità del permesso a costruire che,
in aperta violazione di tale disposizione, abbia, invece, consentito un aumento
delle volumetrie edificate.
Quanto alla asserita violazione di legge derivante dal non avere la Corte
territoriale catanese considerato la natura, ritenuta dal ricorrente
necessariamente temporanea, del vincolo di inedificabilità derivante dalla
applicazione della ricordata disposizione tecnica, osserva la Corte,
preliminarmente a qualsiasi considerazione in ordine alla fondatezza o meno
della censura, che la relativa argomentazione è del tutto inammissibile, ai
sensi dell’art. 606, comma 3, in fine, cod. proc. pen., in questa sede atteso
che la stessa non aveva formato oggetto di motivo di impugnazione in sede di
appello.
Passando al secondo motivo di impugnazione, con il quale è dedotta,
sempre con riferimento alla imputazione di cui al capo A) della rubrica, il
difetto di motivazione della impugnata sentenza, in relazione alla
qualificazione del terreno ove le opere sono state realizzate come “area
privata vincolata”, osserva questa Corte che, diversamente da quanto ritenuto
dal ricorrente la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio su svariati
parametri, tutti scrupolosamente elencati nella motivazione del
provvedimento impugnata, rivenienti, oltre che dalla documentazione
(costituita da atti amministrative emessi dal Comune di Catania e da
provvedimenti giurisdizionali adottati dai competenti organi della giustizia
amministrativa) versati in atti, dallo svolgimento della istruttoria
dibattimentale in primo grado, sicché è da ritenersi del tutto infondato il
predetto motivo di doglianza.
Anche il terzo motivo di impugnazione è destituito di fondamento; con
esso, in sostanza il ricorrente lamenta il fatto che la Corte territoriale, con
riferimento alla contestazione sub B) del complesso capo di imputazione,
avrebbe errato nel non rilevare che le opere in questione, in quanto finalizzate
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Trattandosi, pertanto, di area vincolata all’interno della quale, secondo la

al

rispetto della sopravvenuta

normativa

antisismica,

dovevano

necessariamente determinare, comportando il rispetto della predetta
normativa un innalzamento della altezza complessiva del manufatto, una
maggiorazione della volumetria del manufatto riedificato rispetto a quella
dell’edificio preesistente.
L’argomento è destituito di fondamento, posto che la Corte di merito ha
motivato il proprio provvedimento – in disparte ogni altra argomentazione

di altezza debba necessariamente corrispondere una maggiore volumetria
atteso che quest’ultima è il frutto della risultante del calcolo di due valori
sicché, onde conservarne la invarianza sarebbe sufficiente (e, se del caso,
necessario) ridurre il restante valore – non solo sulla maggiore altezza
dell’immobile di nuova realizzazione rispetto a quello demolito, ma anche in
funzione della difformità, in senso maggiorativo, della lunghezza di quello
rispetto a quest’ultimo.
Il quarto motivo di censura ha ad oggetto l’avvenuta condanna del Testa
relativamente alla violazione dell’art. 181 del dlgs n. 42 del 2004, per avere
egli realizzato le opere in questione in assenza del prescritto nulla osta
rilasciato dalla competente Soprintendenza ai beni ambientali; sostiene il
ricorrente che trattandosi di opere realizzate su di uno specchio acqueo,
nonché il fatto che l’art. 15 della legge regionale siciliana n. 78 del 76, il quale
disciplina l’uso delle aree prospicienti il mare, consenta la realizzazione di
opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, egli aveva
legittimamente ritenuto che il nulla osta del quale egli era in possesso fosse
idoneo a rendere, sotto il profilo paesaggistico, legittima la realizzazione dei
manufatti per cui è causa, dovendosi in tal senso escludere la ricorrenza a suo
carico dell’elemento soggettivo del reato a lui contestato.
La tesi svolta dal ricorrente non è condivisibile in quanto la circostanza
che lo stesso aveva ritenuto doveroso dotarsi di nulla osta paesaggistico, il
quale era stato rilasciato, come sottolinea il giudice del merito, per la
realizzazione di opere diverse rispetto a quelle di cui al capo di imputazione,
esclude che possa invocarsi la buona fede laddove siano state poi eseguite
opere diverse da quelle assentite dall’organo preposto alla tutela del bene
naturale; ciò tanto più ove si rilevi, come ancora segnalato nella sentenza
impugnata, che la Sovrintendenza aveva fatto presente al Testa, nella sua
qualità di amministratore de “La Tortuga srl”, che il nulla osta non poteva
essere rilasciato per opere che avessero comportato, come poi invece
avvenuto, un aumento della volumetria riedificata rispetto alla preesistente.

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sulla singolarità della tesi che ad ogni ricostruzione che comporti un aumento

Relativamente al capo

D) della contestazione il ricorrente lamenta,

reiterando un motivo di impugnazione già formulato in sede di appello, che la
prova della esistenza del reato di cui all’art. 734 cod. pen. non può essere
fornita tramite dichiarazioni testimoniali, dovendo esso trovare un preciso
riscontro fattuale negli accertamenti eseguiti dagli organi competenti in
materia ed a tutela dello specifico bene in ipotesi violato preposti.
Al riguardo, precisato che, come da lungo tempo chiarito nella

deturpamento di bellezze naturali è reato di danno che può essere integrato
da qualunque sostanziale alterazione di bellezze naturali, pure se non di
consistente gravità (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 8 maggio 1989,
n. 6883), va segnalato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,
l’accertamento della sussistenza del reato non è soggetto, come d’altra parte
l’accertamento di qualsivoglia altro reato, a specifici vincoli, ulteriori rispetto a
quelli fissati dagli artt. 191 e 192 cod. proc. pen., concernenti l’utilizzo di
particolari mezzi probatori invece di altri, potendo esso essere raggiunto, in
forza del generale principio del libero convincimento del giudicante, attraverso
qualunque elemento che abbia la necessaria forza dimostrativa; quindi anche
tramite le concordi dichiarazioni dei soggetti che si siano costituiti parte civile
nei confronti dell’imputato.
Competerà evidentemente, al giudice del merito sottoporre al necessario
vaglio di attendibilità, oggettiva e soggettiva, le dichiarazioni rilasciate dai
testi, vaglio che sarà tanto più stringente quanto più diretto ed evidente potrà
essere l’interesse dei testi ad un tipo di definizione del processo rispetto che
ad un altro, ma non per questo l’accertamento della verità processuale in un
caso come il presente incontra peculiari limiti metodologici in relazione al tipo
di prove concretamente utilizzabili al fine di cui sopra.
Nel caso ora in esame la Corte territoriale ha desunto l’attendibilità di
quanto riferito dai testi dalla concorde coerenza di tutte le dichiarazioni
assunte, argomento che, in assenza di indicazioni che possano indurre a
ritenere l’esistenza di un previo concerto fra i dichiaranti volto a dare un unico
e convergente contenuto alla loro diverse dichiarazioni dibattimentali,
costituisce elemento di reciproco riscontro della loro corrispondenza al vero.
Relativamente alla sussistenza dell’elemento obbiettivo del reato, con
motivazione del tutto plausibile, la Corte lo ha ritenuto sussistere in ragione
della stessa indiscussa alterazione di un sito, un tratto di costa e la parallela
scogliera, indubbiamente costituente bellezza naturale soggetta, per la sua
ubicazione prossima al mare, a protezione ambientale.

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giurisprudenza di questa Corte, la contravvenzione di distruzione o

Nessun rilievo ha il fatto che il ricorrente fosse dotato di nulla osta
paesaggistico, rilevato che il rilascio del predetto nulla osta – anche in questo
caso a prescindere dal rilievo, dianzi già esaminato, che il nulla osta
concerneva la realizzazione di opere diverse da quelle messe in cantiere – non
può dirsi avere efficacia scriminante rispetto al reato in questione (Corte di
cassazione, Sezione III 13 novembre 1992, n. 10956).
Trattandosi, infatti, di un reato di danno che ha come proprio evento

paesaggistica, il giudice penale deve prescindere, nell’opera di riscontro della
sussistenza degli elementi costitutivi del reato, da ogni valutazione in ordine
all’eventuale operato della pubblica amministrazione.
Sicché l’eventuale rilascio di autorizzazione amministrativa non esclude la
sussistenza della violazione delle bellezze naturali, potendo assumere,
semmai, rilevanza in materia di valutazione dell’elemento psicologico o della
gravità del reato, spettando unicamente al giudice penale l’accertamento del
verificarsi dell’evento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 marzo
2004, n. 15299).
Ma come abbiano dianzi visto, nel caso di specie la divergenza fra il
contenuto del nulla osta e la materialità delle opere in programma porta ad
escludere, anche sotto il profilo della sussistenza o meno dell’elemento
psicologico, la rilevanza del rilascio del predetto nulla osta.
La censura avente ad oggetto la condanna del Testa con riferimento al
reato di cui al capo F) della rubrica, con la quale si contesta ~te che il
giudice del merito non abbia rilevato il fatto che le opere di cui al predetto
capo di imputazioni, lungi dall’essere state realizzate in difformità dai
provvedimenti autorizzatori per esse rilasciati, anche in sede cautelare
dall’autorità giurisdizionale amministrativa, erano, invece, conformi ad essi, è
chiaramente inammissibile in quanto concerne valutazioni di merito, appunto
la predetta conformità, non deducibili di fronte a questa Corte di legittimità.
Infine quanto all’ultimo motivo di impugnazione, concernente la mancata
concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, rileva la
Corte, quanto alla contestazione del

quantum della pena inflitta, che la

censura è del tutto generica e, comunque, la circostanza che la pena in
questione si sia attestata, quanto alla pena base, nella porzione decisamente
più bassa della forchetta edittale rende adeguata una motivazione della sua
determinazione che faccia espresso, ancorché sintetico, riferimento al criterio
della adeguatezza e congruità della pena, tenuto conto di gravità del reato e
personalità del reo.

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l’avvenuta distruzione o, comunque, alterazione del bene protetto, la bellezza

Riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, rileva il
Collegio che anche in questo caso i giudici del merito hanno giustificato il
rigore da loro manifestato nel non concedere il detto beneficio in ragione della
pertinace volontà del Testa di violare le disposizioni penali indicate in rubrica
mentre il ricorrente stesso non ha saputo indicare, quali fossero le ragioni che
avrebbero dovuto, invece, giustificare il loro riconoscimento, richiamando
questi solamente la propria condizione di incensuratezza, omettendo, però, di

elemento di per sé non sufficiente per la concessione del beneficio.
I motivi di ricorso formulati dall’imputato non appaiono pertanto tali da
condurre all’accoglimento della impugnazione da quello proposta.
Tenuto conto tuttavia, per un verso dell’avvenuta costituzione del
rapporto processuale, stante la non inammissibilità del presente ricorso, e,
per altro verso, del lungo tempo trascorso rispetto al

dies commissi delicti

rilevante per ciascuna della imputazioni contestate, si impone, a questo
punto, la verifica della perdurante rilevanza delle condotte ascritte al Testa
ovvero del fatto che, per effetto del tempo, i reati in questione si siano estinti
per effetto della prescrizione.
A tale proposito osserva questa Corte che tutte le contestazioni mosse nei
confronti del Testa concernono contravvenzioni per le quali non è prevista
pena detentiva massima superiore a quattro anni di arresto; pertanto il
termine prescrizionale massimo per ciascuna delle imputazione mosse al Testa
è pari ad anni quattro.
Tale termine va maggiorato, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc.
pen., per effetto del sicuro verificarsi di eventi interruttivi, di un quarto, fino al
termine di anni cinque; lo stesso deve essere ulteriormente prorogato per altri
180 giorni, pari a sei mesi, atteso che sia il giudice di I grado che il giudice di
appello si sono riservati, ai sensi dell’art. 544 comma 3, cod. proc. pen., il
termine di 90 giorni per depositare la motivazione della decisione
rispettivamente assunta e considerato che durante tale termine il corso della
prescrizione deve intendersi sospeso (Corte di cassazione, Sezione II penale,
12 gennaio 2015, n. 677).
Computata, pertanto, la decorrenza del termine

de quo a partire dal

momento in cui i reati risultano essere stati contestati, cioè, rispettivamente
per i reati di cui ai capi A) e B), dal 31 maggio 2008 e dal 9 settembre 2008
e 13 novembre 2008 per i restanti capi C), D) ed F), deve rilevarsi che il
termine prescrizionale è per gli illeciti de quibus maturato il 30 novembre
2013 ed il 9 marzo 2014 relativamente ai reati di cui ai capi A) e B) ed in data
13 maggio 2014 per i restanti reati.
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considerare che questo è, oramai anche per espresso disposto legislativo,

Aderendo, pertanto, al principio secondo il quale va dichiarata la
prescrizione, in caso di ricorso per cassazione ammissibile sebbene infondato,
pur nel caso in cui questa sia maturata successivamente alla pronunzia della
sentenza di appello ma anteriormente alla pronunzia della decisione di questa
Corte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi i
reati contestati a Testa Carmelo estinti per prescrizione.
La rilevata infondatezza delle censure alla sentenza della Corte di appello

sì che dagli effetti dell’annullamento della sentenza siano esentati i capi
concernenti il risarcimento del danno civile che, pertanto, restano saldi e,
d’altro canto, impone la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di
difesa nel grado, liquidate come da dispositivo, nei confronti delle parti civili
concludenti.
Analoga previsione, quanto alle spese di giudizio, non può disporsi in
favore della parte civile Comune di Catania che non ha partecipato al giudizio
di fronte a questa Corte di cassazione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Testa Carmelo per
essersi i reati estinti per prescrizione.
Revoca gli ordini di demolizione e di rimessione in pristino.
Conferma le statuizioni civili e condanna il Testa alla rifusione delle spese del
grado in favore delle parti civili Finocchiaro Armando, Arena Natalina, Capizzi
Edoardo e Di Paola Anna, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 per
onorarioed euro 390 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge,
nonché in favore della costituita parte civile Legambiente Crs, con attribuzione
allo Stato, che liquida in euro 1.707,00, comprensivi di oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

di Catania sollevate in sede di ricorso per cassazione dal Testa, da un lato fa

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