Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35308 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35308 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTROVITO FRANCESCO N. IL 15/08/1968
avverso la sentenza n. 2400/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in OMA nella camera di consiglio del 20/6/2014

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Ancona con sentenza del 16/4/2013 ha parzialmente riformato,
riducendo la pena originariamente inflitta, la sentenza in data 29/4/2010 del Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Urbino che aveva affermato la responsabilità penale di
MASTROVITO Francesco in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 D.P.R. n.
309/1990;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha eccepito
vizio di motivazione e violazione di legge in punto di mancata applicazione del V comma
dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990;
— che tali doglianze sono manifestamente infondate, poiché, anche dopo le modifiche apportate
all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dall’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 21 febbraio 2014, n.10, trasformando il fatto di lieve entità da circostanza attenuante
ad effetto speciale a reato autonomo, tale ipotesi ricorre solo in casi di minima offensività penale
della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che,
secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, tuttora valido, ove uno degli indici
previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di
incidenza sul giudizio (SS. UU. n. 35737, 5 ottobre 2010; conf. Sez. IV n. 43399, 7 dicembre
2010)
— che, nella fattispecie in esame, la sussistenza del fatto di lieve entità è stata legittimamente
esclusa, con motivazione razionale e coerente, in relazione alla sistematicità della cessione ed
alla evidente collocazione del ricorrente in un definito contesto criminale dedito allo spaccio di
stupefacenti;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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