Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35304 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35304 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITTORIO MASSIMO N. IL 12/11/1974
avverso la sentenza n. 3748/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28/6/2013 ha confermato la decisione in data
14/3/2012 del Tribunale di Termini Imerese nella parte in cui aveva affermato la responsabilità penale
di VITTORIO Massimo per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 3, comma 1 n. 8 4 n. 7bis legge
75\1958 (in Termini Imerese e Palermo fino al 3\4\2007);

— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004).;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA nella camera di consiglio del 20/6/2014

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali e l’eccessività della pena;

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