Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35304 del 13/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35304 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRITTI FRANCESCO N. IL 10/09/1985
avverso la sentenza n. 1483/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
27/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i1/4-) co e_c2_
che ha concluso per

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Udito, per

arte civile, l’Avv

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Data Udienza: 13/06/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 9.11.2010, dichiarava Gritti
Francesco responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada,
commesso in data 1° marzo 2008, condannando l’imputato alla pena di mesi due di
arresto ed C 2.000,00 di ammenda. Il Tribunale sostituiva la pena detentiva con
quella pecuniaria della specie corrispondente, pari ad C 2.280,00.
2. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 27 novembre 2012 in

condizionale della pena e confermava nel resto. La Corte territoriale considerava
che la gravità del fatto non consentiva la sostituzione della pena detentiva; e che
detta richiesta doveva comunque ritenersi superata dalla richiesta di concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto
ricorso per cassazione Gritti Francesco, a mezzo del difensore.
Con il primo ed il secondo motivo, la parte deduce l’inosservanza di norme
processuali. L’esponente reitera l’eccezione relativa alla irritualità della notifica del
decreto di citazione relativo al giudizio di appello, effettuata a mezzo fax al
difensore domiciliatario, in riferimento alla posizione dell’imputato. Osserva che
nell’atto non è specificato se il difensore sia destinatario anche nella sua veste di
domiciliatario; e rileva che l’impiego del fax è consentito unicamente nel caso di
notifiche a persone diverse dall’imputato.
Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia l’inattendibilità degli
esiti dell’effettuato test alcolimetrico. Osserva che l’apparecchio di che trattasi ha
effettuato oltre cinquemila prove, come risulta dal numero progressivo indicato sui
referti acquisiti in atti; e ritiene che, conseguentemente, l’apparecchio deve
ritenersi usurato. L’esponente rileva che tale circostanza non è stata affrontata dalla
Corte di Appello. Osserva, inoltre, che ai sensi dell’art. 379, comma 8, Reg. es. cod.
strada, gli apparecchi di che trattasi devono essere sottoposti a verifiche annuali, al
fine di garantire l’esattezza delle misurazioni; e rileva che nel caso non risulta
quando tale verifica sia stata effettuata.
Con il quinto motivo, il ricorrente osserva che la Corte di Appello ha revocato
la sostituzione della pena detentiva, già concessa dal Tribunale, in violazione del
divieto di “reformatio in pejus”. Rileva che la Corte territoriale, nonostante la
possibilità di concorso tra il beneficio della sospensione condizionale della pena e la
sostituzione della pena e detentiva ex art. 53, legge n. 689/1981, ha revocato la
sostituzione già disposta dal primo giudice ed ha applicato una pena più grave di
quella originariamente inflitta, in assenza di impugnazione da parte del pubblico
ministero.

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parziale riforma della sentenza del Tribunale, concedeva all’imputato la sospensione

Considerato in diritto
4. Il ricorso in esame impone le considerazioni che seguono.
4.1 II primo ed il secondo motivo di ricorso, che è dato esaminare
congiuntamente, risultano infondati.
Non sfugge che la tesi sostenuta dal ricorrente ha trovato riscontro in talune
non recenti pronunce della Corte regolatrice. Si è infatti affermato che la notifica
diretta all’imputato non è valida se effettuata mediante telefax, seppure il ricevente

perché l’impiego di mezzi tecnici, come il telefax, è consentito solo nel caso in cui
occorra provvedere alla notificazione a persona diversa dall’imputato (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5648 del 11/01/2007, dep. 08/02/2007, Rv. 235818). E si è precisato
che l’impiego di mezzi tecnici per l’effettuazione di notifiche nei confronti
dell’imputato, in violazione dell’art. 150 cod. proc. pen., è causa di nullità della
notificazione stessa di carattere tuttavia non assoluto, consistendo non già nella
omessa citazione dell’imputato bensì soltanto nella sua citazione con un mezzo non
consentito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11830 del 04/12/2007, dep. 18/03/2008, Rv.
239467).
Deve peraltro considerarsi che si registrano decisioni, coeve a quelle ora
richiamate, ove si afferma il diverso principio, in base al quale è da ritenersi
legittima la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza all’imputato
irreperibile, eseguita mediante consegna al difensore a mezzo telefax, il cui impiego
è consentito non solo con riguardo alle notifiche al difensore in quanto tale, ma
anche con riferimento a quelle destinate all’assistito ed effettuate nelle forme di cui
all’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., poiché non sussiste alcuna ragione per
pretendere l’osservanza di forme differenziate per le notificazioni direttamente
rivolte al difensore rispetto a quelle a costui effettuate nell’interesse del suo
patrocinato, stante l’identità fisica del soggetto comunque destinatario dell’atto
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 40324 del 24/09/2008 dep. 29/10/2008, Rv. 241704).
4.1.2 Tanto chiarito, deve osservarsi che, sul tema di interesse, sono
intervenute le Sezioni Unite, le quali hanno affermato che la notificazione di un atto
all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi
mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei
a norma dell’art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 28451 del 28/04/2011, dep. 19/07/2011, Rv. 250121).
E preme rilevare che nella motivazione della sentenza ora citata, le Sezioni
Unite hanno pure richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale
e l’orientamento espresso dalla Corte EDU, in ordine agli obblighi informativi che
gravano sul difensore, nei confronti del proprio assistito.

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non sia l’imputato medesimo ma il suo difensore nella qualità di domiciliatario,

Sotto il primo profilo, si è osservato che la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 136 del 2008, nel rilevare l’infondatezza delle questioni che erano state
dedotte in riferimento alla disposizione introdotta dall’art. 157, comma 8-bis, cod.
proc. pen., ha affermato che la previsione denunciata “si ispira all’esigenza di
bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo,
semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti
dilatori e ostruzionistici”. Oltre a ciò, le Sezioni Unite hanno sottolineato che la

fiduciario, che lega l’imputato al suo difensore, implica “l’insorgere di un rapporto di
continua e doverosa informazione da parte di quest’ultimo nei confronti del suo
cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti”.
Con riferimento al secondo aspetto, le Sezioni Unite della Suprema Corte
hanno considerato che il dovere di informazione da parte del difensore nei confronti
del proprio assistito, sia pure riferito in generale alla illustrazione dei diritti e facoltà
dell’imputato e degli atti che lo riguardano, era stato già affermato dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo con sentenza in data 18 ottobre 2006 nel
procedimento Hermi contro Italia (§§ 92-97) e ribadito nella successiva sentenza in
data 28 febbraio 2008 nel procedimento Demebukov contro Bulgaria (§§ 50-57).
Le Sezioni Unite, hanno quindi osservato che, tenuto conto delle qualità
professionali del difensore e degli obblighi derivanti dal mandato fiduciario ricevuto
ovvero per disposizione di legge, nel caso di nomina di ufficio per l’imputato che ne
sia sprovvisto, “non sussistono ragioni per valutare diversamente la sua idoneità a
rendere adeguatamente edotto l’imputato della natura giuridica dell’atto di cui sia
destinatario, a seconda che egli sia consegnatario dello stesso ai sensi dell’art. 157,
comma 8-bis, cod. proc. pen. ovvero quale domiciliatario nominato ai sensi dell’art.
161 stesso codice, indipendentemente dalle modalità con cui l’atto è stato notificato
al consegnatario” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28451 del 28/04/2011,
dep. 19/07/2011, cit.).
Ribadendo in questa sede i principi di diritto ora richiamati, affermati dalla
Corte di legittimità nella sua massima espressione, deve conclusivamente
osservarsi che, secondo diritto vivente, risulta pienamente legittima la notificazione
del decreto di fissazione dell’udienza all’imputato, eseguita mediante consegna al
difensore a mezzo telefax, il cui impiego è consentito non solo con riguardo alle
notifiche al difensore in quanto tale, ma anche con riferimento a quelle destinate al
proprio assistito.
4.2 Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che si vengono ad esaminare,
sono destituiti di fondamento.
Con riferimento alle eccezioni relative all’utilizzabilità degli esiti dell’alcoltest,
si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di
4

Corte costituzionale, nella citata sentenza, ha altresì rilevato che il rapporto

guida in stato di ebbrezza il cosiddetto alcoltest, eseguito con le procedure e gli
strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e all’art. 379 del relativo
regolamento – come nel caso di specie – costituisce prova della sussistenza dello
stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova
contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di
metodo nell’esecuzione dell’espirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione
della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio (Cass.

pure affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest
risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova
contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello
strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione
dell’aspirazione, non potendo la parte limitarsi a richiedere il deposito della
documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (Cass. Sez. 4, Sentenza n.
42084 del 04/10/2011, dep. 16/11/2011, Rv. 251117).
Al riguardo, è poi appena il caso di rilevare che questa Suprema Corte ha
affermato che le disposizioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dell’art. 379, del d.P.R. n.
495/1992, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, che disciplinano le condizioni di impiego degli apparecchi di cui si tratta, si
limitano a prevedere e disciplinare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere
sottoposti per essere omologati ed immessi nell’uso; e che si tratta di disposizioni
che non contemplano divieti la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove
acquisite (Cass. Sez. IV, sentenza n. 23526 del 14.5.2008, dep. 11.06.2008, Rv.
240846).
Pertanto, del tutto legittimamente, i giudici di merito hanno ritenuto
accertato, sulla scorta degli effettuati accertamenti tecnici – dai quali risultava un
tasso alcolemico pari a 1,42 g/I e 1,47 g/I nelle due prove effettuate – che Gritti
versasse in stato di ebbrezza alcolica, rilevante ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett.
b) cod. strada, mentre si trovava alla guida del veicolo Tg CZ504DV.
4.3 II quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Null’altro, al riguardo, che richiamare il tenore dell’atto di appello e, in
particolare, del secondo e del terzo motivo di doglianza. Ed invero, la parte
appellante ebbe espressamente a richiedere la concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena (motivo n. 2); e, nella denegata ipotesi di
mancato accoglimento della istanza, la sostituzione ex art. 53, legge n. 689/1981
(motivo n. 3). Pertanto, non è chi non veda che la Corte di Appello, del tutto
legittimamente, in conformità al devoluto, ha considerato che ogni valutazione in
ordine alla sostituzione della pena, nel caso concreto, risultava superata, avendo il
Collegio ritenuto concedibile il beneficio della sospensione condizionale.
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Sez. 4, Sentenza n. 17463 del 24/03/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250324). E si è

5. A questo punto della trattazione, deve osservarsi che, alla data della
presente udienza, risulta spirato il termine prescrizionale massimo, pari ad anni
cinque, relativo al reato contravvenzionale in addebito (fatto commesso in data 1°
marzo 2008). Esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod.
proc. pen., alla luce delle conformi valutazioni effettuate dai giudici di merito, in
ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, si impone
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

prescrizione.

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