Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35303 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35303 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRIELLO IVANO N. IL 22/01/1974
avverso la sentenza n. 1718/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

1) Con sentenza del 7.6.2013 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del
Tribunale di Cassino, emessa in data 19.10.2012, con la quale Ciriello Ivano, applicata
la riduzione per il rito, era stato condannato, alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione
ed euro ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui agli artt.110 c.p., 73 DPR
309/90.
Propone ricorso per cessazione Chen° Ivano, denunciando la violazione di legge ed il
vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante
di cui al comma 5 dell’art.73 DPR 309/90 e delle circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) L’ipotesi di lieve entità di cui all’art.73 co.5 DPR 309/90 “può essere riconosciuta
solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi,
modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove venga meno uno
soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli
altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17; conf.Cass.sez.4, 16.3.2005 n.10211; Cass.sez.4,
1.6.2005 n.20556). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che “..il giudice è
tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
2.2) Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa
sede di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzabile siffatta attenuante
per la notevole quantità della sostanza stupefacente trasportata. Ha inoltre rilevato
che la stessa entità del compenso pattuito (duemila euro) attestava che il “Ciriello
sapeva benissimo di trasportare una notevole quantità di cocaina”.
2.3) I Giudici di merito hanno poi adeguatamente motivato in ordine al trattamento
sanzionatorio, rilevando, da un lato, che all’imputato non potevano essere riconosciute
le circostanze attenuanti generiche, a cagione dei due precedenti penali specifici e
dell’oggettiva gravità del fatto, e, dall’altro, che la pena inflitta era attestato sui
minimi edittali e che era stata aumentata, a norma di legge, per la contestata
recidiva.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 49.6.2014

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