Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35303 del 13/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 35303 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NATALE MAURIZIO N. IL 22/06/1980
avverso la sentenza n. 2160/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

c

tA.e.-t,t,t

il e,:

va

Udito, per l arte civile, l’Avv
Udit i cl7or Avv.

r–

J.

$

Lo

n

l

Data Udienza: 13/06/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, con
sentenza in data 15.12.2009, dichiarava Natale Maurizio responsabile del reato di
cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, commesso in data 4 gennaio 2009,
condannando l’imputato alla pena di mesi tre di arresto ed C 2.000,00 di ammenda,
concesso il beneficio della sospensione condizionale.
2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 6.07.2012 in parziale

rideterminava la pena in mesi due di arresto ed C 1.500,00 di ammenda, e
sostituiva la pena detentiva in quella pecuniaria della specie corrispondente pari ad
C 2.280,00 di ammenda. La Corte territoriale considerava accertato il superamento
del valore soglia di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, stante
l’attendibilità degli esiti del test alcolimetrico effettuato e tenuto conto della
sintomatologia presentata dal prevenuto al momento del controllo, secondo le
indicazioni riferite dagli agenti verbalizzanti. La Corte di Appello rigettava la
richiesta di sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, avanzata
dalla difesa con memoria in data 20.06.2012, osservando che la previsione di cui
all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, risulta incompatibile con il giudizio di
appello.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto
ricorso per cassazione Gritti Francesco, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo, la parte deduce l’inosservanza di legge ed il vizio
motivazionale. Il ricorrente rileva che gli elementi sintomatici riferiti dall’agente
accertatore risultano generici e di significato ambiguo. Sotto altro aspetto,
considera che non vi è prova che l’apparecchio utilizzato per il test alcolmetrico sia
stato sottoposto alle prescritte verifiche periodiche. Il ricorrente rileva che
l’apparecchio in questione era stato attivato da personale diverso da quello che
effettuò le due misurazioni nei confronti di Natale Maurizio. Tanto premesso,
l’esponente sottolinea che, nel caso di specie, su entrambi gli scontrini emessi
dall’apparecchiatura, all’esito delle due prove effettuate, risulta la dicitura “volume
insufficiente”; ritiene che la spiegazione tecnica resa in dibattimento dal teste
Amodio risulti generica e confusa; ed assume che i risultati siano perciò
,

inutilizzabili. Al riguardo, l’esponente evidenzia che il Giudice di Pace di

Monsummano ha accolto l’opposizione avverso l’ordinanza prefettizia di sospensione
della patente, proprio sulla base del motivo ora riferito.
Il ricorrente rileva, pertanto, che erroneamente la Corte di Appello ha
ritenuto affidabile l’esito delle prove effettuate, pure a fronte della dicitura “volume
insufficiente”. L’esponente fa poi riferimento ad una dichiarazione scritta
proveniente dalla ditta produttrice dell’apparecchio, con riguardo al significato da

riforma della sentenza del Tribunale, concesse le attenuanti generiche,

attribuire alla predetta dicitura; e ribadisce che l’immissione di un volume di aria
insufficiente fa sì che il risultato risulti inattendibile.
Sotto altro aspetto, l’esponente rileva che anche ritenendo acclarato lo stato
di ebbrezza sulla base degli indici sintomatici riferiti dai verbalizzanti, la fattispecie
applicabile è quella di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada, riguardante le
ipotesi in cui il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/I; e sottolinea che detta
fattispecie, per effetto delle modifiche apportate al codice della strada dalla legge n.

Con il secondo motivo la parte deduce l’inosservanza di legge, in riferimento
al disposto di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada ed il vizio di motivazione.
L’esponente rileva di avere impugnato la sentenza di primo grado anche in
riferimento alla determinazione delle pena e di avere tempestivamente depositato
memoria contenente nuovo motivo di appello, in data 21.06.2012, chiedendo la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Osserva di avere pure
prodotto documentazione attestante la disponibilità di un ente per l’effettuazione
del lavoro di pubblica utilità, con indicazione del relativo programma e degli orari.
Tanto chiarito, la parte evidenzia che la Corte territoriale ha rigettato l’istanza,
ritenendo erroneamente che la previsione di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod.
strada, sia incompatibile con il giudizio di appello. La parte considera che il
trattamento sanzionatorio più favorevole, da applicare nel caso di specie, tenuto
conto degli assetti sanzionatori dettati dalla riforma del 2010, sia da individuare nel
novellato art. 186, comma 9 bis, cod. strada, ove è prevista una inedita ipotesi di
estinzione del reato; e ritiene che la sanzione sostitutiva di che trattasi possa
essere applicata in ogni fase del giudizio.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione. Osserva che la Corte territoriale, a fronte di specifiche doglianze
dedotte nei motivi di appello, relative alla mancata concessione della non menzione
ex art. 175 cod. pen. e della sospensione condizionale della pena, ha omesso di
esaminare dette questioni ed ha sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria
della specie corrispondente ai sensi dell’art. 53, legge n. 689/1981.
Considerato in diritto
4. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
4.1 Il primo motivo di doglianza è fondato.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, in
riferimento alla prova dello stato di ebbrezza derivante dagli esiti delle misurazioni
effettuate con le procedure e gli strumenti di cui agli artt. 186 cod. strada e 379
Reg. Es. cod. strada, che allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere
della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale,
ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una
3

120 del 2010, risulta ad oggi priva di rilevanza penale.

errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente che ci si
limiti a contestare la regolarità dell’etilometro ovvero a rilevare la mancata
omologazione dell’apparecchio (cfr Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17463 del
24/03/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250324; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42084 del
04/10/2011, dep. 16/11/2011, Rv. 251117).
4.2 Orbene, tanto premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, le
circostanze riferite dai giudici di merito, in ordine agli esiti delle misurazioni

presupposti per poter affermare che l’esame dell’alcoltest sia risultato “positivo”; e,
che, di riflesso, le censure dedotte dalla difesa, in ordine al difetto di prova circa il
superamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, risultano fondate.
La Corte di Appello ha dato atto che, su entrambi gli scontrini relativi alle due
misurazioni effettuate, risultava sia la dicitura “volume insufficiente”, sia il dato
numerico relativo al tasso alcolemico. Non di meno, il Collegio ha ritenuto dirimente
l’indicazione relativa al tasso alcolemico, considerando che se la quantità di aria
immessa nella strumento fosse stata realmente insufficiente, la macchina non
avrebbe potuto registrare alcun dato relativo al tasso di alcol.
Il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale, nei termini ora riferiti, da
un lato risulta gravemente carente, poiché muove dalla immotivata obliterazione di
un dato fattuale con il quale il giudice del gravame avrebbe dovuto
necessariamente confrontarsi, essendo stato specificamente a ciò sollecitato dalla
difesa appellante; dall’altro, si risolve in un apprezzamento del compendio
probatorio che contrasta con i criteri di logica comune.
Ed invero, l’indicazione, su entrambi i tagliandi rilasciati dall’etilometro, della
dicitura “volume insufficiente”, contrasta insanabilmente con la contestuale
indicazione, pure presente sugli scontrini, relativa al valore relativo al tasso
alcolemico registrato, evenienza quest’ultima che presuppone l’effettuazione di una
corretta misurazione del campione di aria alveolare espirato. Come si vede, i giudici
di merito hanno omesso di considerare che proprio l’incompatibilità logica tra i dati
rilasciati dalla apparecchiatura, in entrambe le misurazioni effettuate, era indicativa
del ripetuto malfunzionamento della macchina. E, del tutto illogicamente, hanno
ritenuto affidabili i dati relativi al tasso alcolemico, emergenti dalle prove che erano
state effettuate, nei confronti di Natale Maurizio.
L’ordine di considerazioni che precede evidenzia che, nel caso di specie, lo
stato di ebbrezza non può ritenersi provato sulla base dell’effettuato alcoltest.
4.3 Tanto chiarito, deve allora considerarsi che la giurisprudenza della Corte
regolatrice ha ripetutamente affermato che, nel reato di guida in stato di ebbrezza,
l’esame strumentale non costituisce una prova legale; e che l’accertamento della
concentrazione alcolica può avvenire anche in base ad elementi sintomatici per
4

effettuate nei confronti di Natale Maurizio, inducono a rilevare che non sussistono i

tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada; e che in tal caso la
decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (Cass. Sez. 4, Sentenza n.
27940 del 07/06/2012, dep. 12/07/2012, Rv. 253598).
4.4 La Corte di Appello di Firenze, con riguardo agli elementi sintomatici,
indicativi dello stato di ebbrezza, ha rilevato che i verbalizzanti avevano riferito che
Natale Maurizio presentava alitosi alcolica, eloquio impastato, instabilità e occhi
lucidi.

emergono circostanze idonee a dimostrare che lo stato di ebbrezza, in cui pure
versava Natale Maurizio al momento del controllo, sia tale da far rientrare la
condotta di guida nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.
c), cod. strada, oggetto di addebito; e neppure in altra ipotesi penalmente rilevante
contenuta nella norma di cui all’art. 186, cod. strada, a seguito delle modifiche
introdotte con Legge 29.07.2010 n. 120. Tanto si afferma, atteso che per effetto
dalla novellazione del 2010, la rilevanza penale della condotta, in riferimento alla
norma incriminatrice in esame, ricorre – unicamente – qualora risulti accertato un
tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, mentre qualora ricorra un valore
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, la condotta risulta
sanzionata solo in via amministrativa, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. a), cod.
strada.
5. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Resta assorbita
ogni altra ragione di doglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

Ebbene, dai generici elementi sintomatici, riferiti dalla Corte di Appello, non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA