Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35301 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35301 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HYSO BLERIM N. IL 24/07/1980
ISLAMAJ ERION N. IL 29/12/1980
avverso la sentenza n. 797/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

Ritenuto:

— che avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo
l’erronea interpretazione delle risultanze processuali e lamentando l’eccessività della pena. In data
3/6/2014 ISLAMAJ Erion ha presentato memoria con la quale insiste per l’ammissibilità del ricorso;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004).;
— che i ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00 per ciascuno di essi
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.

a camera di consiglio del 20/6/2014
Così deliberato

— che la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 3/12/2012 ha parzialmente riformato,
riducendo la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 12/11/2003, il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza aveva affermato la responsabilità penale di
ISLAMAJ Erion e HYSO Blerim per il reato di cui agli articoli 110 cod. pen. e 73 d.P.R.
309\90(acc. in Vicenza, il 8/2/2002);

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