Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 353 del 19/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 353 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
NOBILE VALENTINO N. IL 01.03.1990
Avverso l’ordinanza n. 267/2013 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI LECCE in data 19
aprile 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto

RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale della Libertà di Lecce accoglieva limitatamente
ad alcuni capi di imputazione l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Nobile
Valentino, rigettandola nel resto. L’istanza medesima era stata proposta avverso
l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Lecce dell’il. marzo 2013 con cui era stata
disposta nei confronti dell’odierno ricorrente, indagato in ordine ai reati di
partecipazione ad un’associazione per delinquere dedita alla detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti e di una serie di episodi di cessione di dette sostanze, la misura
della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso tale decisione propone ricorso a mezzo del proprio difensore il Nobile
deducendo la violazione dell’ art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione all’ art. 7
decreto legge n. 152 del 1991

3.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un unico motivo di ricorso il Nobile lamenta il mancato esame da parte del
provvedimento impugnato della richiesta di annullamento dell’ordinanza cuittodiale e
comunque l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152 del
1991.
Il ricorso è infondato.

Data Udienza: 19/07/2013

P-Q”
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94
comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Come precisato da questa Corte, infatti ( cfr. Sez. 6, n. 7203 dell’8 febbraio 2013,
Vuocolo, Rv. 254507), sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione
avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia confermato l’esistenza di una
circostanza aggravante ad effetto speciale – quale indubbiamente trattasi quella di cui
al caso di specie- solo in quanto dal riconoscimento o meno della citata circostanza
conseguano immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto ovvero sul
computo dei termini della durata massima della custodia cautelare.
Nella specie anche l’eventuale accoglimento della lagnanza da parte del Tribunale della
libertà non avrebbe avuto – da solo- alcun effetto pratico favorevole al ricorrente, non
incidendo né sul calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare, in
ragione del limite edittale massimo della pena detentiva prevista per l’ipotesi base, né
sulla valutazione del fatto concreto, tenuto conto che la determinazione adottata con il
provvedimento impugnato ha avuto come presupposto la valutazione globale della
obiettiva gravità delle condotte accertate v indipendentemente o meno dalla contestata
circostanza aggravante.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore
dell’istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA