Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 353 del 10/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 353 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
1. GARAU Gian Mario, nato a San Gavino Monreale (CA) il 13/05/1985,
2. FABIETTI Fabrizio, nato a Roma il 26/04/1977,
avverso la sentenza del 15/12/2014 della Corte di Appello di Roma;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
La decisione di appello indicata in epigrafe, resa dopo le recenti modifiche
normative della disciplina penale degli stupefacenti, ha confermato in punto di
responsabilità la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale all’esito di giudizio
abbreviato Gian Mario Garau e Fabrizio Fabietti sono stati riconosciuti colpevoli di tre
reati, unificati dalla continuazione, di concorso in acquisto e detenzione illegali per fini di
vendita di sostanze stupefacenti diverse (capo A: kg. 4,865 di cocaina; capo B: kg. 7,750
di cocaina; capo C: kg. 29,500 di hashish). La stessa sentenza ha tuttavia, in punto di
trattamento sanzionatorio, parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo
(esclusa la sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 80 comma 2 LS) a sei
anni e otto mesi di reclusione oltre alla multa la pena inflitta al Fabietti e a quattro anni e
sei mesi di reclusione oltre alla multa la pena inflitta al Garau.
Contro detta sentenza di appello hanno proposto, con il ministero dei rispettivi
difensori, ricorso per cassazione i due imputati.

Data Udienza: 10/12/2015

Nell’interesse del Garau si lamenta il difetto di motivazione con riferimento alla sua
mancata assoluzione dai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica (a causa della impropria
lettura dei messaggi telefonici coinvolgenti la persona dell’imputato) e con riferimento, in
subordine, al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. e comunque
al mancato giudizio di prevalenza delle pur concesse attenuanti generiche sulle contestate
aggravanti. Similmente nell’interesse del Fabietti si censurano il mancato proscioglimento
dai reati ascrittigli (lo stesso non essendo stato trovato in possesso di stupefacenti, né del
denaro che si ipotizza destinato all’acquisto di sostanze droganti da immettere in

base, in misura superiore ai minimi edittali di cui all’art. 73 LS).
Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e per
indeducibilità dei motivi di doglianza rispettivamente afferenti alla loro confermata
responsabilità e alla misura delle pene loro inflitte.
I due ricorsi formulano rilievi privi di specificità, riproducendo motivi di gravame
che l’impugnata sentenza di appello, con commendevole acribia, ha dettagliatamente
esaminato e disatteso alla stregua di una meticolosa analisi delle emergenze processuali.
Analisi cui i ricorsi non contrappongono che apodittiche e sommarie letture critiche, per di
più imperniate su una sommaria rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova
estranea al presente giudizio di legittimità. Quanto alle subordinate censure concernenti
l’entità delle pene loro inflitte, pur sensibilmente mitigate in secondo grado, le doglianze
dei due imputati non possono reputarsi consentite in questa sede, quando si abbia
riguardo alla adeguata motivazione che su tale tema ha offerto la decisione impugnata.
Né a tali conclusioni possono far velo le notazioni della memoria difensiva depositata
(25.11.2015) nell’interesse del Fabietti, con cui si evidenzia, per altro genericamente,
l’ammissibilità del proposto ricorso per cassazione.
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro 1.000 (mille) pro
capite in favore alla cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 dicembre 2015

commercio) e, in subordine, l’eccessività della pena irrogatagli (fissata, quanto alla pena

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA